Fatture per operazioni inesistenti: un reato per ciascun soggetto emittente (Cass. pen. Sez. III n. 27338 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’unificazione del reato di cui all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che considera come un solo reato l’emissione di più fatture per operazioni inesistenti nel medesimo periodo d’imposta, opera per ciascuna persona fisica o giuridica emittente. La soggettività dell’autore non si coglie in chiave naturalistica, ma in chiave normativa, valorizzando la soggettività tributaria del soggetto agente. Ne consegue che chi emette distinte fatture per operazioni inesistenti a nome di più società schermo, ancorché tutte a lui riconducibili, risponde di una pluralità di reati, uno per ciascun soggetto emittente. La ricostruzione monistica è superata dal ripensamento della giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, aveva condannato il ricorrente per una serie di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, rideterminando la pena e dichiarando non doversi procedere per prescrizione su un capo.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la diversa qualificazione giuridica dei fatti, l’assenza del dolo specifico di evasione e l’erronea applicazione del regime di unificazione delle fatture emesse nel medesimo periodo d’imposta attraverso più società.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché introducevano questioni non dedotte con l’atto di appello e richiedenti accertamenti in punto di fatto non compatibili con il giudizio di legittimità.

Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato. Il ricorrente richiamava il principio per cui l’emissione di fatture relative al medesimo periodo d’imposta configura un unico reato, pur se compiuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, e la sentenza che estende l’unificazione a tutte le condotte attribuibili alla medesima persona fisica.

Il Collegio ha aderito al diverso orientamento, già espresso dalle sentenze Sez. 3 n. 31850 del 2025 e Sez. F n. 34824 del 2023, che legge la fattispecie in chiave pluralistica. Nella materia penale-tributaria la soggettività dell’autore non si rileva in chiave naturalistica, ma normativa: laddove un singolo individuo operi attraverso distinte figure giuridicamente rilevanti, è come se agissero distinti soggetti, ciascuno responsabile delle condotte poste in essere a suo nome.

Su questa base la Corte ha confermato che l’uso di più società schermo, che fatturavano tra loro in rapporto incrociato, determina la realizzazione di più reati per ciascun gruppo di fatture riferibile al medesimo soggetto emittente.

Quanto al trattamento sanzionatorio, i reati di cui ai capi e) e f) sono stati dichiarati estinti per prescrizione, con annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a essi, eliminazione dei relativi aumenti di pena e rideterminazione della pena in un anno e mesi cinque di reclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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