Colloqui tra detenuti in 41 bis e obbligo di bilanciamento concreto (Cass. pen. Sez. I n. 28823 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto del detenuto a coltivare l’affettività familiare mediante colloqui visivi inerisce al nucleo essenziale dei suoi diritti e può essere riconosciuto anche quando il familiare da incontrare sia a sua volta sottoposto al medesimo regime speciale. La sottoposizione del familiare al 41-bis non integra, da sola, ragione ostativa, ma impone un giudizio di bilanciamento in concreto tra esigenze affettive e sicurezza pubblica. Il parere della Direzione distrettuale antimafia, pur non vincolante, costituisce elemento istruttorio qualificato, del quale il giudice deve dare conto. Quando il colloquio sia richiesto tra due detenuti entrambi in regime differenziato e indicati come soggetti di vertice del medesimo circuito criminale, il giudice deve spiegare se e in che misura le modalità di svolgimento e le eventuali prescrizioni aggiuntive siano concretamente capaci di impedire la trasmissione di messaggi, anche non verbali.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, decidendo su reclamo, ha autorizzato un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. a effettuare colloqui con il figlio, anch’egli detenuto e sottoposto al medesimo regime.
Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sui colloqui dei detenuti in regime differenziato e il vizio di motivazione. Il ricorrente censura che il Tribunale abbia superato il parere negativo della Direzione distrettuale antimafia senza adeguata motivazione, omettendo il bilanciamento in concreto tra affettività e sicurezza e l’indicazione delle cautele idonee.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove da un principio già affermato in materia: il diritto di coltivare l’affettività familiare tramite colloqui visivi appartiene al nucleo essenziale dei diritti del detenuto e può essere riconosciuto anche quando il familiare che si vuole incontrare sia a sua volta sottoposto al regime speciale, dovendosi però operare un bilanciamento in concreto tra esigenze di affettività e sicurezza pubblica. Quest’ultima, se ritenuta prevalente, non consente di soddisfare il diritto nemmeno con strumenti audiovisivi (richiamata Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, Rv. 287288).
Il principio muove dalla necessità di evitare opposti automatismi. Da un lato, la sottoposizione del familiare al medesimo regime non basta, da sola, a negare il colloquio. Dall’altro, la funzione propria dell’art. 41-bis ord. pen. impone che l’autorizzazione non sia disposta sulla sola astratta meritevolezza dell’interesse affettivo, ma all’esito di una verifica concreta di compatibilità con le esigenze di prevenzione e sicurezza.
In tale prospettiva assume rilievo il parere della Direzione distrettuale antimafia: pur non vincolante, è elemento istruttorio qualificato del quale il giudice deve dare conto, soprattutto quando segnali profili di pericolo legati alla posizione criminale dei soggetti coinvolti e alla possibilità che il colloquio divenga veicolo di comunicazioni non consentite (richiamate Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Rv. 283496 e Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv. 285574).
L’ordinanza impugnata non si è conformata a tali principi. Il Tribunale ha superato il parere contrario della DDA affermando in termini assertivi l’insussistenza di ragioni ostative, senza confrontarsi con il contenuto specifico del parere, che aveva valorizzato il ruolo apicale di entrambi nel sodalizio e il pericolo di veicolare messaggi al clan, anche mediante linguaggio criptico, espressioni del volto o gesti convenzionali. La caratura criminale dei soggetti imponeva particolare attenzione alle comunicazioni indirette o criptiche.
Quando il colloquio sia richiesto tra due detenuti entrambi in 41-bis e indicati come soggetti di vertice del medesimo circuito criminale, non basta affermare che il parere della DDA non è vincolante né che non risultano ragioni ostative in termini generali. Occorre spiegare se e in quale misura il controllo, le modalità di svolgimento e le eventuali prescrizioni aggiuntive siano concretamente capaci di impedire la trasmissione di messaggi, anche non verbali, e di preservare la finalità del regime. Il Tribunale ha omesso tale verifica e non ha indicato le concrete modalità esecutive né le cautele idonee a scongiurare il rischio comunicativo segnalato.
Né vale il generico richiamo alla salvaguardia del rapporto familiare tra padre e figlio: tale esigenza, pur rilevante, doveva essere comparata con le specifiche ragioni di sicurezza evidenziate dagli organi consultivi, attraverso un bilanciamento esplicito e individualizzato. L’ordinanza è pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per nuovo esame, con piena libertà di valutazione ma nel rispetto dei principi richiamati.
Nota della Redazione
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