Motivazione della pena adeguata e quantità di droga oltre soglia (Cass. pen. Sez. VII n. 13044 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello o quelli che ritiene prevalenti e atti a giustificare la pena irrogata. L’apprezzamento discrezionale così formato, se supportato da motivazione idonea a far emergere l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità. In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, se da solo non costituisce prova decisiva della destinazione allo spaccio, può legittimamente concorrere, unitamente ad altri elementi, a fondare tale conclusione. Quando la pena sia irrogata in misura prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione si attenua ed è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna loro inflitta in primo grado per fatti in materia di stupefacenti. Il primo ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio. Il secondo censura l’affermazione di responsabilità per vizio di motivazione e, con un secondo motivo, contesta nuovamente la determinazione della pena.
La questione approda in cassazione perché i ricorrenti assumono che la Corte territoriale non abbia adeguatamente giustificato la conferma della pena e, quanto al secondo, la ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII esamina separatamente i motivi e li dichiara tutti manifestamente infondati. Sul trattamento sanzionatorio del primo ricorrente la Corte rileva che il giudice di appello ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice, richiamando il rilevante quantitativo di droga sequestrata e il diverso quantitativo riferibile all’altro imputato per giustificare la disparità di trattamento. Tale motivazione è giudicata congrua e non manifestamente illogica.
La Corte ribadisce che, ai fini della pena, è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti. L’apprezzamento discrezionale, se sorretto da motivazione idonea a far emergere il pensiero del giudice sull’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, resta sottratto al sindacato di legittimità.
Quanto all’affermazione di responsabilità del secondo ricorrente, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul quantitativo di droga superiore al limite tabellare: esso non è prova decisiva dello spaccio, ma può concorrere, con altri elementi, a fondare tale conclusione. Nella specie la sentenza impugnata valorizza non solo la quantità della sostanza, ma anche la disponibilità di strumenti atti al confezionamento, circostanze che, valutate congiuntamente, rendono inverosimile la destinazione ad uso personale.
Sul secondo motivo del medesimo ricorrente, la Corte osserva che la pena, confermata in appello, è prossima al minimo edittale. In tale ipotesi l’obbligo di motivazione si attenua e basta il richiamo ai criteri di adeguatezza, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Le considerazioni di fatto svolte dal ricorrente sono dichiarate improponibili in sede di legittimità.
I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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