Compensi all’amministratore non sono credito privilegiato da lavoro subordinato (Cass. pen. Sez. V n. 27432 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante all’amministratore di società per l’attività gestoria non costituisce, di per sé, credito privilegiato da lavoro subordinato ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., poiché il rapporto che lo lega alla società è di natura organico-societaria e non lavoristica. Resta salva la prova, da allegare in termini specifici, di un autonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto mansioni estranee alle funzioni proprie della carica. Ne consegue che il pagamento di tali compensi in situazione di dissesto può integrare il reato di bancarotta, preferenziale o distrattiva secondo i casi, anche quando non vi siano ulteriori crediti privilegiati da soddisfare. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, anche nella forma eventuale, e consiste nella coscienza e volontà di imprimere ai beni sociali una destinazione diversa da quella propria, con la consapevolezza della concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori; non sono richiesti né la specifica volontà di arrecare danno alla massa, né la consapevolezza dello stato di insolvenza, né la rappresentazione del fallimento, che costituisce condizione obiettiva di punibilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Cassino nei confronti del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale, in relazione al fallimento della società dichiarato nel giugno 2022.
La condotta distrattiva avrebbe riguardato due autocarri: il primo non rinvenuto all’atto del fallimento, il secondo ceduto a un terzo quale acconto per l’acquisto di due nuovi veicoli in favore di una diversa società, riconducibile allo stesso imputato e al di lui fratello. La condotta preferenziale sarebbe consistita nel pagamento di emolumenti in favore dell’imputato e del fratello in prossimità della dichiarazione di fallimento. Il ricorrente ha proposto cinque motivi, contestando l’accertamento dei fatti, la qualificazione dei crediti, l’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, il trattamento sanzionatorio e il diniego della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rigettato il primo motivo, relativo agli elementi oggettivi e soggettivi della bancarotta fraudolenta patrimoniale. I giudici di merito hanno ritenuto accertata la distrazione dei due automezzi sulla base di dati oggettivi, fornendo risposta adeguata e non illogica alle deduzioni difensive.
Quanto al primo autocarro, la Corte territoriale ha osservato che il bene risultava ancora intestato alla società fallita al momento del fallimento e che i documenti prodotti comprovavano solo l’annotazione contabile dell’operazione, non la sua veridicità sostanziale: l’alienazione non era stata annotata al Pubblico registro automobilistico, l’acquirente non era reperibile e non vi era evidenza dell’avvenuto pagamento. Quanto al secondo autocarro, la distrazione discende dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da un terzo, il quale ha riferito che il mezzo gli era stato dato in conto vendita per conto della nuova società e non della fallita, con scomputo del prezzo dal credito per l’acquisto di altri autocarri.
La Corte ha confermato il rigetto del secondo motivo. Il pagamento di crediti asseritamente privilegiati in favore dell’amministratore e di altra figura intranea alla gestione non integra i presupposti della bancarotta preferenziale sotto il profilo della natura privilegiata dei crediti. L’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. richiama le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato, mentre il rapporto tra amministratore e società non è assimilabile né al contratto d’opera né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, già espresso dalle Sezioni civili, secondo cui i compensi spettanti agli amministratori non sono in genere assistiti da alcun privilegio, perché la mancata estensione risponde a una scelta del legislatore fondata su ragioni di equità. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati infondati, inediti o generici, non consentendo in sede di legittimità una rivalutazione di aspetti di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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