Vizio di motivazione sul diniego di continuazione per date dei reati (Cass. pen. Sez. I n. 31013 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che rigetta l’istanza di applicazione della continuazione tra il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i reati satellite di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 deve fondare il diniego su una ricostruzione della scansione temporale dei reati coerente e verificabile. Ove il provvedimento contenga affermazioni internamente contraddittorie sulle date di commissione e l’incongruenza non sia risolvibile in base agli atti del fascicolo, la motivazione è viziata e l’ordinanza va annullata con rinvio. Il giudice dell’esecuzione non può desumere l’estemporaneità dei reati da un dato temporale che non trova riscontro negli atti, né attribuire al condannato reati riferibili ad altri. La verifica investe la stessa attribuibilità delle condotte e la loro collocazione cronologica, presupposti dell’art. 671 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il difensore di un condannato propose istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze irrevocabili: una pronuncia del G.u.p. per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per plurimi reati di cessione, una sentenza della Corte d’appello e una del Tribunale per i minorenni, entrambe per reati in materia di stupefacenti.
La Corte d’appello, sezione minorenni, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettò l’istanza. Ritenne che l’omogeneità delle violazioni non bastasse a dimostrare una programmazione unitaria, poiché i reati satellite erano stati commessi prima dell’affiliazione al sodalizio e a notevole distanza temporale dall’operatività del condannato nel gruppo. Il difensore ricorse per cassazione deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per motivazione illogica e contraddittoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso nei termini esposti. Il punto di partenza è la verifica di una circostanza di fatto che l’ordinanza impugnata riporta in modo internamente incoerente e non riconducibile ad unità: la collocazione temporale dei reati.
Il giudice dell’esecuzione aveva premesso che il condannato aveva partecipato al sodalizio dal giugno 2022, ma poi aveva escluso la continuazione sul rilievo che la sua operatività nel gruppo si fosse concretizzata soltanto dal marzo 2024, quindi due anni dopo la costituzione dell’associazione e la commissione degli altri reati, tutti risalenti al 2022.
La Corte rileva che dal fascicolo del giudice dell’esecuzione emerge un quadro diverso. Era presente la sola intestazione della sentenza del G.u.p., comprensiva dei capi di imputazione, ma non la motivazione. Da quell’intestazione risulta che, a fronte della contestazione del reato associativo a far data dal giugno 2022, i singoli reati di cessione ascritti al condannato sono collocati tra il marzo 2023 e l’agosto 2024. Emerge inoltre che le altre due sentenze richiamate in premessa riguardano reati commessi da persona diversa dal ricorrente.
Ne deriva che, in mancanza della motivazione della sentenza del 2025, non si comprende da dove il giudice dell’esecuzione tragga sia l’affermazione sull’operatività del condannato dal marzo 2024, sia quella secondo cui gli altri reati risalirebbero tutti al 2022. Il diniego della continuazione poggia dunque su un dato contraddittorio dal punto di vista fattuale, non risolvibile in base agli atti.
L’affermazione secondo cui i reati satellite non rientrerebbero nel contesto associativo, perché commessi due anni prima dell’ingresso nel sodalizio, non si armonizza con quanto risultava nel fascicolo, e cioè che il condannato fosse stato ritenuto parte del sodalizio dal 2022, quindi prima dei reati di cessione del 2023 e del 2024. Il vizio di motivazione deriva da un errore su un’informazione rilevante ai fini della valutazione richiesta dall’art. 671 cod. proc. pen.
La Corte annulla pertanto l’ordinanza con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, sezione minorenni, perché proceda a nuovo esame dell’istanza, verificando la scansione temporale dei reati e l’attribuibilità al ricorrente di tutti i reati considerati, impregiudicata ogni autonoma valutazione.
Nota della Redazione
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