La manomissione del contatore non esclude la natura pubblicistica dell’energia (Cass. pen. Sez. 5 n. 15652 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione integra l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., atteso che l’energia elettrica è un bene destinato a un pubblico servizio, la cui natura pubblicistica non viene meno per il solo fatto che l’utente, in forza di un contratto di fornitura, corrisponda un prezzo commisurato alla quantità di energia misurata dal contatore. La destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio o a una pubblica utilità è elemento decisivo per la configurabilità dell’aggravante, a nulla rilevando che l’azione sia consistita nella mera manomissione del misuratore. La sussistenza della richiamata aggravante rende il reato procedibile d’ufficio. In materia di impugnazioni, il nuovo regime di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114/2024, trova applicazione in base al principio del tempus regit actum, con la conseguenza che il ricorso per cassazione costituisce l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero e l’annullamento comporta il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti dell’imputata, alla quale era contestato il furto di energia elettrica aggravato ai sensi dell’art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per avere manomesso il contatore e allacciato abusivamente l’impianto alla rete di distribuzione. Il giudice di merito escludeva l’aggravante della destinazione a pubblico servizio, ritenendo che l’energia elettrica misurata e oggetto di un contratto di fornitura di diritto privato perdesse ogni connotazione pubblicistica, configurandosi così un’ipotesi di furto semplice procedibile a querela.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo erronea l’interpretazione del Tribunale. La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica è pacifica e trova espresso riconoscimento in numerose fonti normative, quali la legge n. 146/1990, che qualifica l’approvvigionamento energetico come servizio pubblico essenziale, e la legge n. 481/1995, istitutiva dell’Autorità per l’energia.
La Corte ha precisato che la circostanza che l’utente corrisponda un prezzo in base alla misurazione del contatore non priva il servizio della sua natura pubblicistica: un servizio pubblico non è tale perché gratuito, ma perché risponde a un interesse pubblico primario ed è sottoposto a una disciplina speciale. Nel caso dell’energia elettrica, tale interesse emerge dalla regolazione del prezzo e dai criteri pubblicistici di accesso alla fornitura, quali l’universalità e la non discriminazione.
Quanto alla manomissione del contatore, la Corte ha precisato che essa rileva ai fini della diversa aggravante della violenza sulle cose e non esclude che il bene sottratto — l’energia elettrica — sia destinato a un pubblico servizio. A sostegno, ha richiamato il principio secondo cui ciò che conta per l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è la destinazione del bene (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 2021; Sez. 4, n. 48529 del 2023; Sez. 5, n. 27646 del 2025).
La Corte ha infine affrontato la questione relativa al regime impugnatorio, rilevando che la sentenza impugnata, pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge n. 114/2024, era inappellabile dal pubblico ministero ai sensi del novellato art. 593, comma 2, cod. proc. pen.. In applicazione del principio del tempus regit actum, come specificato dalle Sezioni Unite Lista, il diritto all’impugnazione sorge al momento della pronuncia, sicché il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile. Ne deriva che il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d’appello.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello