Appello inammissibile solo per aspecificità estrinseca dei motivi (Cass. pen. Sez. I n. 27439 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, ricorre soltanto quando non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. Il giudice d’appello non può fondare la declaratoria di inammissibilità sulla manifesta infondatezza dei motivi, non prevista dagli artt. 591 e 581 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, avendo il giudizio di appello a oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza devoluto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, che lo aveva condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 e art. 697 cod. pen. L’inammissibilità era stata motivata con il difetto di specificità dei motivi.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591, lett. c), cod. proc. pen., con travisata valutazione dei motivi d’appello; e vizio di motivazione, per non avere il giudice territoriale considerato la proporzionalità dell’onere di specificità rispetto alla motivazione della sentenza gravata. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla verifica del quadro normativo applicabile, individuando nell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’espressa codificazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi d’impugnazione. Nel percorso argomentativo richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, Galtelli, che ha distinto l’aspecificità intrinseca — totale indeterminatezza o genericità della critica — dall’aspecificità estrinseca, ravvisabile quando non siano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il Collegio richiama inoltre la precisazione successiva delle Sezioni Unite: il sindacato sull’ammissibilità dell’appello non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, non menzionata dagli artt. 591 e 581 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado, perciò, non può essere di per sé causa di inammissibilità, poiché il giudizio d’appello ha a oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza devoluto, con gli stessi poteri del primo giudice.
La Corte richiama anche il principio per cui la specificità del motivo non esige analitiche disquisizioni, essendo sufficiente l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e delle ragioni essenziali della contestazione (Sez. III n. 12727 del 21.2.2019, Jallow).
Su queste basi, il Collegio rileva che la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi richiamati. L’atto di appello aveva contestato specificamente il contenuto delle dichiarazioni di un teste e l’attendibilità di un altro, segnalando il travisamento del compendio dichiarativo da parte del Tribunale e valorizzando le affermazioni rese dall’imputato in sede di convalida. L’appellante aveva prospettato una diversa lettura della piattaforma probatoria, ipotizzando che l’arma fosse stata riposta nella cassaforte dal teste che aveva libero accesso alle chiavi e agli uffici. Ne derivava un confronto critico adeguato con l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, idoneo a sollecitare un nuovo esercizio dei poteri del giudice di merito.
L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per il nuovo giudizio di secondo grado.
Nota della Redazione
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