Revoca della sospensione condizionale per mancata demolizione: preclusione rebus sic stantibus (Cass. pen. Sez. III n. 27508 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice dell’esecuzione preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche. Per tali devono intendersi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori. La preclusione, pertanto, non opera in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus. Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 168, comma 1, cod. pen., ha natura dichiarativa e impegna il giudice a un’attività puramente ricognitiva, non discrezionale. Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. determina la revoca di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 20 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui i condannati chiedevano la sospensione dell’esecutività della sentenza di condanna. La pena era stata sospesa con l’obbligo di demolire il manufatto abusivo entro sei mesi dal passaggio in giudicato. Il giudice ha qualificato la richiesta come indebita istanza di revoca di un provvedimento definitivo, che aveva già accertato la mancata demolizione.

Avverso tale ordinanza i condannati hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., l’omessa verifica di elementi probatori nuovi e il vizio di motivazione. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i motivi, perché tutti mirano a ottenere una rivalutazione di circostanze di fatto preclusa in sede di legittimità. Il provvedimento con cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale subordinata alla demolizione non è stato mai impugnato e non può essere ulteriormente modificato.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di esecuzione, la irrevocabilità del provvedimento preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, intendendosi come tali anche quelli preesistenti di cui non si sia tenuto conto (Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024; Sez. 1, n. 5613 del 21/12/1993; Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010). La preclusione opera rebus sic stantibus.

Nel caso concreto vengono riproposte le medesime questioni già oggetto di una pronuncia del giudice dell’esecuzione divenuta irrevocabile. La verifica, alla data della decisione, dell’eventuale avvenuta demolizione non assume rilevanza. Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa, con attività puramente ricognitiva e non valutativa (Sez. U, n. 7551 del 1998; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008).

Da ciò discende il principio, costantemente affermato, secondo cui il mancato adempimento dell’obbligo di demolizione entro il termine fissato determina la revoca della sospensione condizionale, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità. Il giudice dell’esecuzione, privo di discrezionalità, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dall’inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004).

Nel caso in esame i ricorrenti non hanno neppure dedotto l’impossibilità di adempiere nel termine perentorio statuito nella sentenza di condanna, ma hanno riproposto questioni già esaminate in altra ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva. I ricorsi sono pertanto inammissibili. Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., per la significativa entità della colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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