Falsa dichiarazione reddito cittadinanza: nessuna abolizione, dolo art. 5 cod. pen (Cass. pen. Sez. 7 n. 16983 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La abrogazione del delitto di false dichiarazioni per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, pur derogando al principio di retroattività della lex mitior, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del beneficio sino alla sua effettiva soppressione. L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza dei requisiti per percepire il reddito di cittadinanza si risolve in un errore su legge penale, che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen., integrando la relativa disciplina il precetto penale. È inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri doglianze già affrontate in appello o che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Crotone.
La difesa deduceva violazione di legge per la mancata rilevazione dell’abolitio criminis e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, richiamando il consolidato insegnamento per cui l’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, nel far salva l’applicazione delle sanzioni per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina, deroga al principio di retroattività della legge più favorevole. Tale deroga, sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, coordinandosi cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.l. n. 4/2019, si risolve in un errore su legge penale. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., tale errore non esclude la sussistenza del dolo, poiché la disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del medesimo decreto.
Le residue censure, infine, sono state considerate generiche, difettando un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della percezione indebita e dell’importo superiore a 19.000 euro, e aveva condiviso le valutazioni del primo giudice circa la sussistenza di gravi precedenti penali e la non collaborazione processuale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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