Giudicato cautelare e esclusione dell’aggravante mafiosa impongono nuovo esame (Cass. pen. Sez. I n. 27540 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’esclusione in sede di giudizio di rinvio dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. costituisce fatto nuovo idoneo a incidere sul quadro cautelare, determinando la caduta delle presunzioni previste dall’art. 275 cod. proc. pen. In tal caso il giudice dell’appello cautelare non può fondare il mantenimento della custodia in carcere su mere supposizioni o ipotesi astratte, ma deve indicare le specifiche ragioni che impongono l’applicazione o il mantenimento della misura in atto, con prognosi di mancata osservanza delle prescrizioni fondata su elementi concreti. Il giudicato cautelare allo stato degli atti non copre le questioni non dedotte né decise e non impedisce la valutazione di elementi preesistenti rimasti estranei al precedente scrutinio.

Il Fatto

Con ordinanza del 05.05.2026 il Tribunale di Napoli respingeva, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., l’appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui la Corte di appello territoriale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.

La misura era stata applicata per il reato di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dall’art. 416-bis.1 cod. pen., oltre che per connessi reati in materia di armi. Dopo la condanna in primo grado, la Corte di appello riduceva la pena e, in sede di rinvio, escludeva l’aggravante del metodo mafioso, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente chiedeva quindi la sostituzione della misura in atto, ma la richiesta veniva respinta: di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto i limiti del sindacato del Tribunale in sede di appello cautelare. Il giudice non è chiamato a rinnovare integralmente la verifica dei presupposti applicativi della misura, ma soltanto ad accertare che il provvedimento impugnato sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato in relazione ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, purché idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario o cautelare (richiamate Sez. VI n. 45826 del 2021, Sez. II n. 18130 del 2016, Sez. III n. 43112 del 2015).

Tale delimitazione trova fondamento nel giudicato cautelare: una volta applicata la misura ed esaurito l’iter delle impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, la situazione relativa ai gravi indizi e alle esigenze cautelari si cristallizza allo stato degli atti, con la conseguenza che, rebus sic stantibus, la misura non è soggetta a revoca o sostituzione (richiamate Sez. Un. n. 26 del 1993).

La Corte precisa tuttavia che la preclusione cautelare ha portata più circoscritta rispetto al giudicato sostanziale: è limitata allo stato degli atti e non copre le questioni deducibili, ma solo quelle dedotte e decise, anche implicitamente (richiamate Sez. V n. 12745 del 2023). Inoltre, il tempo trascorso dalla commissione del reato rileva ai sensi dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ma non ai fini della revoca o sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen. (richiamate Sez. II n. 46368 del 2016).

Nel caso di specie, osserva la Corte, l’istanza di sostituzione aveva introdotto un significativo dato nuovo: l’esclusione, in sede di rinvio, dell’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Da ciò discende la inapplicabilità delle presunzioni di cui all’art. 275 cod. proc. pen., sicché devono essere indicate le specifiche ragioni che impongono il mantenimento della misura in atto. Il Tribunale, invece, non ha dato rilievo a tale mutamento, limitandosi a evocare un generico inserimento in più ampi contesti criminali e omettendo di fornire elementi a sostegno della negativa prognosi di recidivanza.

La Corte richiama infine il principio secondo cui l’inadeguatezza degli arresti domiciliari non può basarsi su mere supposizioni o ipotesi astratte, ma deve fondarsi su una prognosi concretamente effettuabile alla luce di elementi specifici (richiamate Sez. III n. 19608 del 2023). Segue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sulla istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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