Ricorso per cassazione e sindacato sulla riconducibilità del fatto alla fattispecie (Cass. pen. Sez. VII n. 213 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che deduce la falsa applicazione di una norma incriminatrice, ma nel concreto si limita a contestare il risultato probatorio raggiunto dai giudici di merito, è inammissibile. Il vizio di cui alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. deve essere articolato contestando la riconducibilità del fatto, così come ricostruito, nella fattispecie astratta delineata dal legislatore. A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche su basi presuntive o secondo massime di esperienza, spetta all’imputato allegare elementi concreti e oggettivi contrari, in ragione del principio della vicinanza della prova.

Il Fatto

La difesa dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno aveva confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640-ter cod. pen. L’unico motivo deduce la falsa applicazione della norma incriminatrice.

Il giudice di legittimità è chiamato a verificare se il motivo censuri effettivamente la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta o se, invece, si risolva in una contestazione del risultato probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il motivo, pur formalmente enunciato come violazione di legge, finisce per contestare il giudizio di responsabilità e il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito. Questi ultimi, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno ritenuto pienamente riscontrati gli elementi delle fattispecie contestate.

Il Collegio ribadisce che il motivo fondato sulla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen. deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto — così come ricostruito dai giudici di merito — nella fattispecie astratta delineata dal legislatore. Non è ammissibile, invece, mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Quanto al merito della fattispecie, la Corte osserva che gli elementi acquisiti erano stati ben “fotografati”: in particolare l’intestazione della carta postepay su cui era stata accreditata la somma di euro 3.000, condotta di per sé idonea a integrare il delitto in esame, secondo il precedente Sez. I n. 34362 del 23.04.2024, Rv. 286823-01. Nessuna giustificazione era stata fornita dal ricorrente.

La Corte richiama quindi il principio secondo cui, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario mediante concreti ed oggettivi elementi fattuali. È l’imputato, in ragione della vicinanza della prova, a poter acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva, come affermato da un consolidato orientamento (Sez. II n. 6734 del 30.01.2020; Sez. II n. 20171 del 07.02.2013; Sez. II n. 7484 del 21.01.2014; Sez. V n. 32937 del 19.05.2014; Sez. IV n. 12099 del 12.12.2018).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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