Prescrizione maturata in appello e obbligo di proscioglimento immediato (Cass. pen. Sez. V n. 5233 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La maturazione del termine massimo di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado impone alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiarando l’estinzione del reato. Il principio dell’immediata declaratoria delle cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., opera anche nel giudizio di legittimità, ma incontra un limite strutturale: la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato. Il giudice di legittimità non può compiere nuove indagini o ulteriori accertamenti, poiché l’operatività della causa estintiva congela la situazione processuale esistente. In assenza di tale evidenza, prevale l’esigenza di definizione immediata del processo.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Aveva falsificato un certificato amministrativo relativo al DURC della società di cui era legale responsabile, contraffacendo firme, impronte di pubblica autenticazione e sigilli. Il documento era stato consegnato a una committente nell’ambito di un subappalto e poi trasmesso per via telematica alla sede dell’ente previdenziale, che ne aveva accertato la falsità.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione per l’omessa pronuncia sulle richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la mancata assunzione di una prova decisiva e la violazione di legge in relazione agli artt. 49, comma 2, 477 e 482 cod. pen., essendo il falso grossolano e inidoneo a ledere. Deduceva, inoltre, l’intervenuta prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione estintiva, ritenendola assorbente. Rileva che, ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione dell’unico reato contestato risulta perento dopo la pronuncia di secondo grado, anche tenendo conto dei periodi di sospensione intervenuti nel giudizio di merito.
Il Collegio esclude anzitutto che il ricorso possa dirsi inammissibile. Le doglianze proposte investono questioni di diritto non manifestamente infondate, con particolare riguardo alle osservazioni svolte in tema di falso grossolano. La non inammissibilità del ricorso è condizione logica per l’applicazione dell’istituto estintivo.
Richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione. Ne consegue l’obbligo per il giudice di legittimità di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento, pur in presenza della causa estintiva.
Tale obbligo, tuttavia, incontra un limite preciso. Il sindacato richiesto alla Corte è circoscritto all’accertamento delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento nel merito. La conclusione favorevole al giudicabile è possibile solo se la prova dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità a esso dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini o ulteriori accertamenti, incompatibili con il congelamento della situazione processuale determinato dalla causa estintiva.
Secondo il Collegio, la valutazione richiesta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento. Nel caso concreto tale evidenza non sussiste, in ragione della complessità della vicenda, che ha indotto il ricorrente a denunciare il mancato accoglimento delle sue articolate richieste di rinnovazione. Il contenuto complessivo della sentenza non prospetta, nei limiti richiesti dall’art. 129 cod. proc. pen., una causa di non punibilità più favorevole. Prevale quindi l’esigenza di definizione immediata del processo.
Nota della Redazione
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