Riqualificazione giuridica del fatto e prevedibilità nel capo di imputazione (Cass. pen. Sez. IV n. 4173 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto contestato rimane immutato nei suoi elementi essenziali. Non sussiste lesione del diritto di difesa né dell’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE se il capo di imputazione contiene ab origine elementi di fatto che rendono prevedibile la diversa qualificazione, e se la difesa ha avuto modo di contraddire sul punto, anche attraverso i gradi di impugnazione. La maggiore severità del trattamento sanzionatorio conseguente alla riqualificazione è irrilevante ai fini del giudizio di equità, dovendo valutarsi la concreta possibilità di esercitare i diritti della difesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 9 maggio 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., esclusa la recidiva e concesse le attenuanti generiche. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato si era introdotto, insieme ad altro soggetto, nell’abitazione della persona offesa, approfittando della sua assenza, impossessandosi dei beni indicati in imputazione.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. per essere stata la riqualificazione richiesta dal pubblico ministero solo al termine della requisitoria, in assenza dell’imputato, mentre l’azione penale era stata esercitata per il meno grave reato di cui all’art. 624 cod. pen. Si prospettavano inoltre il contrasto con la direttiva 2012/13/UE e profili di illegittimità costituzionale dell’art. 521 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte rileva anzitutto che il primo giudice non ha operato un mutamento degli elementi essenziali del fatto, avendone offerto esclusivamente una diversa qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. Secondo il costante insegnamento della Cassazione, la violazione del principio di correlazione sussiste solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da impedire o menomare il diritto di difesa.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 36551 del 2010 e altre conformi pronunce. Nel caso concreto il fatto contestato è rimasto immutato: nell’imputazione era chiaro il riferimento all’ingresso nell’abitazione ai fini della condotta furtiva, come riconosciuto dallo stesso ricorrente. Non giova il richiamo all’art. 597 cod. proc. pen., che regola i poteri del giudice di appello su un piano diverso, e comunque la riqualificazione era stata operata già in primo grado.
Quanto al dedotto contrasto con l’art. 6, par. 4, della direttiva 2012/13/UE, la Corte ricorda l’esame della materia da parte delle Corti europee, con richiamo alla sentenza Corte EDU Drassich e alla Corte di giustizia UE, causa C-175/22. Non è ipotizzabile alcuna violazione quando nell’imputazione figurino ab origine elementi che rendano prevedibile la diversa qualificazione. Nel caso in esame il capo di imputazione conteneva il riferimento alla condotta commessa all’interno di una privata abitazione; inoltre la riqualificazione fu sollecitata dal pubblico ministero nel corso della discussione, consentendo alla difesa di contraddire, possibilità ripetibile anche nei gradi successivi. È ius receptum che non sussiste violazione del contraddittorio quando l’imputato abbia potuto interloquire con l’ordinario rimedio dell’impugnazione.
La Corte esclude poi che la sentenza europea richiamata conduca a diverse conclusioni. L’assenza dell’imputato all’udienza non implica che della diversa qualificazione debba essere informato anche l’imputato oltre al difensore, né comporta l’incondizionato differimento dell’udienza, dovendo il giudice valutare le circostanze del caso concreto. La difesa non ha prospettato la possibilità di richiedere nuove prove, limitandosi alle ricadute sanzionatorie: ciò che rileva è la piena possibilità di esercitare i diritti della difesa.
Infine, la doglianza di illegittimità costituzionale dell’art. 521 cod. proc. pen., formulata in termini ipotetici, è aspecifica e inammissibile, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di diritto né gli articoli della Costituzione asseritamente violati. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.