Concordato in appello, ricorso per Cassazione limitato alla pena è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 27545 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
Con sentenza del 31.10.2025 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato in due anni e sei mesi di detenzione ed euro 6.000 di multa, confermando la condanna per i reati contestati. La pronuncia è stata emessa a conclusione del concordato in appello, con applicazione dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso un adeguato vaglio sulla qualificazione giuridica del reato e sugli elementi posti a fondamento dell’accordo tra le parti.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge processuale. Il ricorrente non ha considerato il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che delimita il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse a seguito di concordato in appello.
Secondo tale indirizzo, richiamato nella specie con il precedente Sez. 2, n. 22002 del 10.04.2019, Mariniello, Rv. 276102-01, il ricorso è ammissibile solo quando investe la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia del giudice. Restano fuori da tale perimetro i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Nel caso esaminato, l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, a eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, come puntualizzato nella sentenza impugnata. Il giudice d’appello, dopo aver escluso la ricorrenza di elementi per un immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena nell’esatta misura concordata.
Poiché la condanna inflitta è conforme a quanto concordato dalle parti, il ricorso è risultato privo dei presupposti di ammissibilità. La sentenza pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile per i motivi concretamente dedotti, perché la pena non è né extra edittale né diversa da quella prevista dalla legge.
L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 13.06.2000 e Sez. 1, n. 30247 del 26.01.2016, Failla, Rv. 267585-01.
Nota della Redazione
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