Pericolosità sociale desunta dal fatto senza necessità di occasione specifica (Cass. pen. Sez. 2 n. 14175 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una motivazione mancante o manifestamente illogica. Il pericolo di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere concreto e attuale, ma la valutazione prognostica non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. La pericolosità sociale può essere desunta congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, attribuendo alle medesime modalità e circostanze del fatto una duplice valenza, sia per la gravità del reato, sia per la capacità a delinquere. Il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Avellino che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di tentata rapina pluriaggravata in concorso ai danni di una gioielleria e di porto di armi. Il giudice del riesame riteneva sussistente il concreto e attuale pericolo di commissione di delitti della stessa specie.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo l’apparenza della motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato ad affermazioni semplicistiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato principio per cui il controllo di legittimità sulle misure cautelari non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, essendo ammissibili solo censure che denuncino la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
In materia di pericolo di reiterazione, la Corte ha ribadito che esso deve essere non solo concreto, fondato su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, potendosi formulare una prognosi sulla continuità del pericolo nella sua dimensione temporale. Tale valutazione non richiede però la previsione di una specifica occasione per delinquere. La pericolosità sociale rilevante ai fini cautelari deve risultare congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’agente, potendo le stesse modalità e circostanze del reato assumere una duplice valenza per la gravità del fatto e per la capacità a delinquere.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il Tribunale di Napoli aveva desunto il pericolo di recidiva dalla gravità della condotta, caratterizzata da un contributo logistico fondamentale, da sopralluoghi, suddivisione di compiti e uso di armi nel centro cittadino, nonché dalla personalità dell’indagato, condannato in passato per reati gravi quali tentato omicidio ed evasione. Il lasso temporale di un anno tra il fatto e l’adozione della misura non è stato ritenuto idoneo ad affievolire l’attualità del pericolo, considerato il successivo arresto in flagranza per altri reati.
Quanto alla scelta della misura, la Corte ha ritenuto logica la motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in ragione del precedente per evasione e del ruolo di organizzatore dell’indagato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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