Interesse della parte civile a impugnare il proscioglimento per difetto di querela (Cass. pen. Sez. V n. 31447 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati perseguibili a querela, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento dell’imputato per difetto di querela quando essa sia stata adottata all’esito di un accertamento di fatto, e non in limine litis per ragioni strettamente processuali, poiché in tal caso la pronuncia è idonea a produrre effetti sfavorevoli sulle pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale. L’interesse ad impugnare non è implicito nella legittimazione e richiede un distinto accertamento, sussistendo solo se l’impugnazione consenta il conseguimento di un risultato utile. Nel merito, la volontà punitiva della persona offesa non richiede formule sacramentali e può desumersi anche da comportamenti concludenti, purché dagli atti emerga in modo chiaro e inequivoco l’intenzione di perseguire penalmente l’autore del fatto; non è sufficiente la mera esposizione dei fatti alla polizia giudiziaria né la qualificazione dell’atto come querela da parte dei verbalizzanti.
Il Fatto
Con la sentenza impugnata, il giudice di secondo grado, in riforma della pronuncia del Giudice di pace, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., contestato come commesso in danno delle odierne ricorrenti, ritenendo che l’atto di denuncia dalle stesse presentato non potesse essere interpretato come atto querelatorio.
Le persone offese, costituite parti civili, hanno proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta carenza della condizione di procedibilità. Deducono che la volontà di punizione può essere riconosciuta anche in atti che non la contengano esplicitamente e che, in caso di incertezza, gli atti vanno interpretati alla luce del favor querelae; il giudice del merito avrebbe omesso di esaminare la denuncia e i fatti concludenti in essa rappresentati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 150/2022, poiché la costituzione di parte civile è intervenuta prima del 30 dicembre 2022: la norma si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili relative a giudizi in cui la costituzione sia avvenuta successivamente a tale data.
La Corte ricorda quindi che l’art. 576 cod. proc. pen. riconosce alla parte civile il diritto all’impugnazione senza limitazioni nella sua estensione. Richiamando le Sezioni Unite n. 27614 del 2007 e n. 28911 del 2019, precisa che l’ammissibilità dell’impugnazione richiede, accanto alla legittimazione, l’interesse ad impugnare, oggetto di distinto accertamento. L’interesse non è implicito nella legittimazione e sussiste solo se l’impugnazione può consentire un risultato utile, consistente nella creazione di una situazione di vantaggio o nell’eliminazione di una situazione pregiudizievole, con i requisiti di attualità e concretezza indicati dalle Sezioni Unite n. 10372 del 1995.
Le Sezioni Unite n. 35599 del 2012 hanno escluso un interesse della parte civile ad impugnare il proscioglimento per improcedibilità dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia meramente processuale, priva di accertamento del fatto storico-reato e inidonea a fondare l’efficacia del giudicato nei processi civili ai sensi degli artt. 652-654 cod. proc. pen. La Corte ne circoscrive però la portata: l’interesse sussiste quando il proscioglimento sia adottato all’esito di un accertamento di fatto (Sez. 5 n. 28461 del 2025; Sez. 6 n. 39537 del 2021).
Applicando tali coordinate, la Corte ritiene sussistente l’interesse delle parti civili, poiché in primo grado l’imputato era stato condannato per il reato contestato e al risarcimento dei danni. I ricorrenti potrebbero conseguire un vantaggio dal ribaltamento della sentenza impugnata, anche in vista dell’utilizzo delle prove raccolte in caso di prosecuzione del giudizio ai soli effetti civili ex art. 622 cod. proc. pen.
Nel merito, i ricorsi sono infondati. La volontà punitiva non richiede formule sacramentali e può desumersi da comportamenti concludenti, ma deve emergere in modo chiaro e inequivoco. Nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria non basta l’intestazione dell’atto come “querela” da parte dei verbalizzanti (Sez. 3 n. 24365 del 2023; Sez. 5 n. 15166 del 2016). Il giudice del merito ha motivato in modo lineare che dalla denuncia non emergeva alcuna richiesta di punizione, e le deduzioni difensive non fanno emergere profili di manifesta illogicità censurabili in sede di legittimità. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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