Differimento pena per motivi di salute e 41-bis: il Tribunale di sorveglianza non può sindacare ex art. 666 c.p.p. la veridicità di un’intercettazione valutata in altro processo (Cass. pen. 12537/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n. 12537/2026, depositata il 2 aprile 2026, R.G.N. 32195/2025 — camera di consiglio del 29 gennaio 2026, Presidente Monica Boni, Relatore Paola Masi.
Il principio di diritto
Il Tribunale di sorveglianza non può esercitare i poteri istruttori riconosciuti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. al fine di accertare la veridicità o meno di un’intercettazione disposta nel corso di un diverso procedimento penale e ivi oggetto di accertamento e valutazione, non potendo attribuirsi a detto Tribunale il potere di colmare eventuali lacune istruttorie occorse nella fase di merito e non denunciate davanti al giudice competente.
Il fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto l’istanza, presentata da un detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., di differimento facoltativo della pena nella forma della detenzione domiciliare per motivi di salute. All’esito di apposita perizia medica, il Tribunale aveva ritenuto le patologie — pur gravi — compatibili con la detenzione e trattabili all’interno dell’istituto, e aveva operato il bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica, valorizzando la pericolosità del detenuto. Il ricorso deduceva, tra l’altro, la parziale verbalizzazione dell’udienza, la mancata acquisizione di documentazione sanitaria, l’erronea valutazione di compatibilità delle cure e il vizio della valutazione di pericolosità, fondata su un’intercettazione ritenuta inattendibile.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. I motivi sulla verbalizzazione parziale e sulla mancata acquisizione della documentazione sono inammissibili per genericità: il ricorrente non indica quali domande o documenti sarebbero stati decisivi, né che il perito avrebbe modificato le proprie valutazioni. La censura sull’intercettazione è infondata, perché il Tribunale di sorveglianza non ha il potere di sindacare, tramite i poteri istruttori dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., la veridicità di un’intercettazione disposta e valutata in un diverso procedimento penale. Peraltro, l’esclusione di tale elemento non inciderebbe sulla valutazione di pericolosità, fondata anche su condanne per reati associativi e su ulteriori elementi non contestati.
Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; dispone l’oscuramento dei dati identificativi a tutela della riservatezza.
Implicazioni pratiche
La decisione fissa un confine sull’istruttoria in sede di sorveglianza: il Tribunale non può riaprire e verificare l’attendibilità di un’intercettazione già acquisita e valutata in altro procedimento, né supplire a lacune istruttorie non denunciate nel merito. Sul differimento della pena per motivi di salute (artt. 147 cod. pen., 47-ter ord. pen.), la valutazione di compatibilità delle patologie con la detenzione, se ancorata a una perizia e a un bilanciamento con la pericolosità, resiste al sindacato di legittimità. Le censure procedurali (verbalizzazione, mancata acquisizione documentale) devono indicare in modo specifico la decisività dell’elemento omesso, pena l’inammissibilità.
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