Confisca estesa e patteggiamento: ricorso per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 27634 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione, ove la misura non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., e non nei soli limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. In tema di confisca estesa ex art. 240-bis cod. pen., la sproporzione va accertata fissando i termini di raffronto nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento dell’applicazione della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti. La giustificazione credibile consiste nella prova positiva della liceità della provenienza dei beni, non in quella negativa della loro estraneità al reato per cui è intervenuta condanna.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione a un reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più furti e di indebiti utilizzi di carte di credito, oltre che per i reati di cui agli artt. 322, 648 e 368 cod. pen. Il giudice ha inoltre disposto la confisca, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., di vari beni e, in particolare, di tutti i gioielli sequestrati all’imputato in fase di indagini.
Avverso tale statuizione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca dei gioielli. Il giudice non avrebbe valutato le giustificazioni difensive sulla legittima provenienza dei beni, documentate da fotografie e ricevute di acquisto in lingua spagnola, e non avrebbe dimostrato la sproporzione tra il valore dei gioielli e il reddito del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo generico e, comunque, manifestamente infondato. In via preliminare i giudici di legittimità precisano che la statuizione sulla confisca non faceva parte dell’accordo intervenuto tra le parti. Da ciò deriva l’applicabilità del principio per cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ove la misura sia stata oggetto dell’accordo; diversamente il ricorso è ammesso per vizio di motivazione secondo la disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, e ne fa applicazione al caso concreto. La sentenza impugnata ha fornito ampia motivazione sulle ragioni della confisca: il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva commesso uno dei reati spia di cui all’art. 240-bis cod. pen., ossia l’associazione per delinquere finalizzata all’indebito utilizzo di carte di credito, e non aveva offerto adeguata giustificazione del possesso dei gioielli.
Le fatture di acquisto prodotte dalla difesa sono in lingua straniera, prive di data certa quanto al periodo di acquisto e non sicuramente riferibili ai gioielli in contestazione. Non sono emersi elementi per ritenere la congruità dei beni con il patrimonio o con l’attività lecita del ricorrente, che non è stata in alcun modo documentata. Il giudice è stato così privato della possibilità di valutare la congruità dei beni rispetto al patrimonio e l’epoca del loro acquisto, cioè tutti i termini del raffronto necessari per sostenere la legittima provenienza.
La Corte valorizza inoltre un ulteriore elemento: dall’attività illecita commessa l’imputato aveva tratto profitto comprando due collane, sequestrate ad altro titolo e non oggetto di ricorso. Ciò dimostra concretamente che attraverso la commissione di uno dei reati spia egli aveva acquistato proprio il genere di beni poi sequestrati. La motivazione risulta quindi rispettosa del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa.
Nota della Redazione
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