Bancarotta impropria: necessari dolo specifico del falso e consapevolezza dissesto (Cass. pen. Sez. 5 n. 3170 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, l’art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall. richiede che il reato societario presupposto si perfezioni in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, dovendosi per “fatti” intendere la tipicità del reato, comprensiva del dolo. Si tratta di un reato di evento, poiché il dissesto deve essere causalmente ricollegabile alla condotta di esposizione di dati non veri nel bilancio, e l’evento tipico comprende anche il semplice aggravamento del dissesto. Sul piano soggettivo è necessaria la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. Quanto alla posizione dell’amministratore di fatto, la qualità gestoria richiede una attività continuativa e un potere decisionale effettivo, desumibile da elementi univoci. In appello, la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale e la relativa richiesta deve essere specifica, dovendo la parte indicare le prove da assumere e le circostanze da chiarire.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con il rito abbreviato, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall., in relazione a condotte di falso in bilancio ascritte al periodo tra il 2014 e il 2017, quali amministratore di diritto dal 2018 e amministratore di fatto della società poi fallita, dichiarata tale nel 2019. I giudici di merito avevano accertato che l’imputato aveva omesso di svalutare crediti e di contabilizzare debiti, alterando sensibilmente la situazione patrimoniale della società e cagionandone il dissesto.
La Corte di appello aveva confermato la decisione, negando ogni valore alle censure difensive relative alla qualifica soggettiva e alla sussistenza del dolo. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, esaminando preliminarmente il motivo di natura processuale relativo alla mancata trattazione orale del giudizio di appello e alla omessa rinnovazione istruttoria. Sul punto, la Corte ha chiarito che la parte non aveva avanzato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., sicché non poteva configurarsi alcuna nullità assoluta per l’avvenuta trattazione in forma cartolare. Quanto alla rinnovazione, è stato ribadito il principio per cui tale istituto ha natura eccezionale, essendo ammesso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la relativa richiesta deve essere specifica e l’omissione di indicazioni circa il teste da esaminare e le circostanze da provare determina la genericità del motivo, con conseguente inammissibilità.
Nel merito, la Corte ha ripercorso gli elementi costitutivi della bancarotta impropria da reato societario, evidenziando come la norma richiami i “fatti” preveduti dagli artt. 2621 e ss. cod. civ., dovendosi intendere per tali la tipicità del reato, inclusiva del dolo. Ha inoltre precisato che la fattispecie integra un reato di evento, in cui il dissesto deve essere causalmente ricollegato al reato presupposto ed essere investito dal necessario coefficiente psicologico, consistente nella consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori.
In relazione alla posizione dell’amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione dei giudici di merito, che avevano desunto la qualità gestoria del ricorrente da una pluralità di elementi, tra cui la decisione di non azionare il recupero di un credito verso una società a lui riconducibile e la continua operatività sul mercato, nonostante il patrimonio negativo.
Quanto alla sussistenza del dolo, è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito, basata sulla consapevolezza della situazione di ipervalutazione del credito e sulla volontà di occultare le perdite per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa. Infine, la Corte ha reputato adeguata la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, considerata la minima divaricazione tra la pena inflitta e il minimo edittale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.