Genericità estrinseca dei motivi di appello e inammissibilità (Cass. pen. Sez. III n. 21535 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, cosicché la mera sinteticità dei motivi non è di per sé causa di inammissibilità, mentre lo è l’assenza di argomentazioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. La circostanza che il giudice di appello, nel dichiarare l’inammissibilità, richiami i motivi della decisione e quelli dell’atto di impugnazione non integra alcuna contraddittoria ingerenza nel merito, valendo solo a dimostrare la rilevata genericità estrinseca.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 5 settembre 2025 per genericità estrinseca dei motivi.
Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sostenendo che l’appello conteneva una critica puntuale della sentenza impugnata e che la Corte territoriale, nel dichiararne la genericità, era in realtà entrata nel merito delle questioni. Il ricorrente ha inoltre lamentato che l’ordinanza sia stata pronunciata de plano, con lesione del diritto al contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Il principio di specificità dei motivi di appello è consolidato a seguito di Sez. U n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, ed è stato poi codificato dall’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2022.
La Corte affronta la questione dell’efficacia temporale della nuova disciplina. L’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia era fissata al 30 dicembre 2022, ma la nuova disciplina si applica alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024. La proroga è stata disposta dall’art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023, che ha ulteriormente slittato il termine già previsto dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150/2022.
Poiché la sentenza del Tribunale di Rimini è stata impugnata con atto di appello del 24 aprile 2024, quindi prima del 30 giugno 2024, la Corte ritiene improprio il riferimento all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Ciò nonostante, il ricorso è inammissibile.
Dalla motivazione del primo giudice emergeva un solido quadro indiziario, fondato sulla tipologia, natura e quantità dello stupefacente e sul rinvenimento di strumentazione per la pesatura e il confezionamento. Quanto alle attenuanti generiche, la loro negazione era sostenuta dal significativo quantitativo di cocaina e dai precedenti. I motivi di appello, sintetici e privi delle necessarie ragioni idonee a confutare le valutazioni del primo giudice, integrano la genericità estrinseca censurata dalle Sezioni Unite Galtelli.
La Corte esclude infine che il richiamo ai motivi della decisione e a quelli di appello integri una contraddittoria ingerenza nel merito: tale condotta espositiva vale solo a dimostrare la genericità censurata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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