Giudizio immediato, nessuna notifica del decreto al difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. IV n. 27994 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 456, comma 3, cod. proc. pen. non prevede la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato al difensore dell’imputato. È sufficiente, anche ai fini dell’esercizio dell’opzione per i riti alternativi, che la notifica sia eseguita nei confronti dell’imputato, mentre al difensore è dovuto il solo avviso di fissazione dell’udienza. La eventuale nullità della vocatio in jus del difensore di fiducia non è configurabile quando il giudice di primo grado abbia disposto la rinnovazione della citazione nei confronti del difensore, rimettendolo nei termini per la richiesta di riti alternativi. In sede di legittimità resta inammissibile il motivo che solleciti una rivalutazione del merito indiziario, quando la motivazione del giudice di appello esponga in modo logico e completo le ragioni della riferibilità del reato all’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16 settembre 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata la originaria contestazione, in relazione alla detenzione di circa 23 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in quattro ovuli e occultata in una fessura di un muro di un casolare abbandonato prospiciente la sua abitazione.
Il giudice distrettuale ha disatteso le eccezioni di nullità della citazione a giudizio dell’imputato e del difensore di fiducia, rilevando che il decreto di giudizio immediato era stato ritualmente notificato all’imputato e che alla prima udienza, in presenza di un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il processo era stato riassegnato con rinnovazione della citazione. Nel merito ha confermato il quadro indiziario e ha escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità del procedimento per omessa notifica del decreto di giudizio immediato e dell’avviso di udienza al difensore di fiducia, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha verificato che il decreto è stato regolarmente notificato all’imputato il 10 novembre 2022, circostanza pacifica, sicché correttamente è stata dichiarata l’assenza dell’imputato all’udienza dell’11 gennaio 2023.
La Suprema Corte ha ribadito che l’art. 456, comma 3, cod. proc. pen. non prevede la notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato al difensore, essendo sufficiente, anche per l’opzione dei riti alternativi, la notifica all’imputato, mentre al difensore è dovuto il solo avviso di udienza. Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701-01; Sez. 6 n. 24321 del 22/03/2023, Addis, Rv. 284877-01).
La sentenza ha inoltre evidenziato che all’udienza dell’11 gennaio 2023, in cui era presente un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non era stata svolta alcuna attività processuale, con esclusione di qualsivoglia concreto pregiudizio difensivo. Il giudice di primo grado aveva disposto la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, rimettendolo sostanzialmente nei termini per richiedere i riti alternativi nel rispetto del termine di cui all’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., termine non rispettato perché la richiesta era stata presentata solo all’udienza successiva del 3 marzo 2023.
Il secondo motivo, con cui si deducevano illogicità della motivazione e violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod. proc. pen., è stato dichiarato inammissibile perché volto a una non consentita rivalutazione del merito. La Corte di appello ha valorizzato l’occultamento dello stupefacente in un anfratto prospiciente l’abitazione dell’imputato e il rinvenimento, nel cortiletto recintato e accessibile solo dall’abitazione, di materiali per il confezionamento non contestati quanto alla funzione. La massima di esperienza richiamata si innesta coerentemente su tali dati fattuali e non integra una presunzione indebita.
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte territoriale ha motivato il diniego valorizzando l’assenza di elementi positivi e i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, dell’imputato; la pena è stata determinata con indicazione della pena base e dell’aumento per la recidiva qualificata, risultando congrua e conforme ai criteri dell’art. 133 cod. pen. Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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