Esecuzione del giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 250 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato del giudice ordinario sia stato regolarmente notificato all’amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. In difetto di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando sin da ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di € 2.000,00 oltre accessori.
La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Notificata all’amministrazione il 12 marzo 2025 ai fini dell’esecuzione, non era seguita alcuna erogazione. Il ricorrente chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce solo con atto di forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il giudice verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate verso le pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione prodotta. Non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Sin da ora è nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in misura ridotta del 50% trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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