Inammissibile il ricorso per vizi di motivazione prospettati come doglianze di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 22586 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione attraverso mere doglianze in punto di fatto, ovvero riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità. La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, nei reati contro il patrimonio, è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico, che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima. La deduzione generica sulla mancata concessione dell’attenuante, priva dell’indicazione degli elementi concreti pretermessi, è inammissibile. La graduazione della pena e la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per difetto di motivazione.
Il Fatto
Un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione, di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. Il ricorrente deduce plurimi vizi di motivazione: in relazione alla penale responsabilità e all’insufficienza del compendio probatorio; in punto di qualificazione giuridica del fatto, asseritamente riconducibile agli artt. 639 o 614 cod. pen.; in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; e, infine, sull’eccessività della pena inflitta e sulla mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità e all’insufficienza del compendio probatorio. Rileva che esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è inoltre manifestamente infondato, in quanto riferito ad asseriti difetto o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Il secondo motivo, che deduce vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, ricondotto alla fattispecie dell’art. 624-bis cod. pen. e non invece agli artt. 639 o 614 cod. pen., è del pari inammissibile. Il ricorrente riproduce profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva espressamente enunciato l’iter logico seguito per ritenere sussistente il nesso finalistico tra l’ingresso illecito e la tentata sottrazione.
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, è dichiarato intrinsecamente generico: non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, consentirebbero di ritenere integrati i presupposti di applicabilità della norma invocata. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nei reati contro il patrimonio, detta attenuante è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico, che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevanza minima, richiamando Sez. 5, n. 2910 del 07/12/2023 e Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013.
L’ultimo motivo, sull’eccessività della pena e sulla mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, è non specifico, perché prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è altresì manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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