Esigenze cautelari: il solo decorso del tempo non le affievolisce (Cass. pen. Sez. II n. 9111 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo dall’esecuzione della misura, né dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni. Occorre la valutazione di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica, idonei a dimostrare il mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare. Il mero trascorrere del tempo non opera alcun automatismo in ordine all’affievolimento delle esigenze cautelari, tanto più quando il periodo non è particolarmente lungo e non è accompagnato da manifestazioni di ravvedimento. Parimenti, l’adeguatezza della misura applicata va motivata valorizzando gli elementi sintomatici della persistenza del rischio di recidiva.

Il Fatto

Al ricorrente è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di estorsione, per il quale ha riportato condanna in primo e in secondo grado. La difesa ha chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari. La Corte di appello di Roma ha respinto l’istanza, rilevandone il carattere reiterativo rispetto ad altre analoghe richieste già respinte e individuando l’unico elemento di novità in una modesta riduzione di pena relativa a un reato satellite di lesioni.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, sezione per il riesame, che aveva respinto l’appello, il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il tempo trascorso in carcere, oltre un anno e quattro mesi, non è elemento neutro ma fatto sopravvenuto rivelatore della personalità, e ha contestato la mancata motivazione sull’inadeguatezza della misura domiciliare, invocando l’estorsione del braccialetto elettronico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale, preso atto del giudicato cautelare, ha correttamente escluso il carattere di novum degli elementi dedotti dalla difesa. Il mero decorso del tempo dall’inizio dell’esecuzione della misura non implica alcun automatismo in ordine all’affievolimento delle esigenze cautelari, specie quando il periodo non è particolarmente lungo — la misura era stata eseguita il 26 giugno 2023 — e non è accompagnato da manifestazioni di ravvedimento.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare, richiamando sul punto Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015.

Anche il requisito dell’adeguatezza della misura applicata, in ragione dell’attuale persistenza delle esigenze cautelari, è stato oggetto di corretta motivazione, mediante la valorizzazione degli elementi sintomatici della persistenza del rischio di recidiva, desumibili dalla condotta di vita e dai precedenti dell’imputato. La Corte di appello aveva inoltre rilevato il carattere reiterativo dell’istanza e la scarsa rilevanza dell’unico elemento di novità addotto.

Il ricorso incorre pertanto anche nel vizio di genericità, poiché non si confronta con tale motivazione. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *