Limite temporale del PTRI con Budget di Salute e cambio setting (TAR Campania n. 178 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale sostenuto dal Budget di Salute, introdotto in Campania dall’art. 46 della legge regionale n. 1/2012 e disciplinato dalle Linee Guida regionali, è soggetto a un limite temporale di durata, prorogabile solo previa valutazione UVI. La scadenza del termine non è superabile per la sola condizione di cronicità o di non autosufficienza del disabile. Il passaggio ad altro setting assistenziale non integra eccesso di potere per genericità quando le modalità di svolgimento, la cadenza e gli obiettivi sono specificati nel PAI allegato al verbale UVI. Spetta al ricorrente allegare pregiudizi concreti derivanti dalle modalità attuative del nuovo progetto, non essendo sufficiente la deduzione di un’astratta inadeguatezza.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e in qualità di amministratrice di sostegno del figlio affetto da disturbo dello spettro autistico, ha impugnato il verbale della riunione UVID con cui è stata disposta la conclusione definitiva, al 31.03.2025, del PTRI con Budget di Salute e il passaggio ad altro setting assistenziale a carico dell’Ambito e del Comune.
Il piano era attivo dal 2013 e prorogato negli anni. La ricorrente ha dedotto la violazione della normativa a tutela delle persone con disabilità, degli artt. 3, 32 e 117 Cost. e del d.P.C.m. 12.01.2017, contestando la genericità del nuovo setting, l’improvviso mutamento assistenziale e il difetto di motivazione del provvedimento. L’istanza cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale. Il PTRI con Budget di Salute è stato introdotto dall’art. 46 della legge regionale n. 1/2012 e definito dalle Linee Guida approvate con DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012, che ne prevedono il limite temporale e la proroga massima previa valutazione UVI.
Nel caso concreto il beneficiario era in carico dal 2013. Il termine risultava superato e gli obiettivi riabilitativi erano stabilizzati. Il verbale impugnato costituisce dunque mera conseguenza applicativa della disciplina regionale, che la ricorrente non ha censurato in via diretta.
Sul secondo profilo, il Tribunale esclude la dedotta genericità. Nel verbale UVI e nel PAI allegato sono indicate le attività laboratoriali e sociali del nuovo progetto, avviato in attuazione della DGR Campania n. 744 del 22.12.2022, con il relativo planner recante modalità, cadenza periodica e incontri di presentazione alle famiglie.
La Corte sottolinea che la parte si è limitata a contestare l’astratta inadeguatezza del nuovo setting, senza allegare pregiudizi concreti: ritardi nell’inserimento, inidoneità delle attività rispetto alla condizione del minore, aree compromesse. Né risultano mosse censure specifiche al PAI.
Quanto al difetto di motivazione, il provvedimento evidenzia con chiarezza i presupposti — superamento dei termini e raggiungimento degli obiettivi — e il percorso logico seguito dall’amministrazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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