Quiz concorsuali e disservizi organizzativi non inficiano l’esito della prova (TAR Lazio n. 1775 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dei quesiti di una prova concorsuale e l’individuazione della risposta esatta rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo è ammesso solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione di esperti. La circostanza che il quesito verta su materia giuridica non giustifica un sindacato di intensità diversa rispetto agli altri ambiti, poiché verrebbe sovrapposto il piano dei presupposti della giurisdizione con l’ambito valutativo proprio della commissione. La sussistenza di disservizi organizzativi nello svolgimento della prova, oltre a dover essere provata, non determina automaticamente l’illegittimità dell’esito, in assenza di allegazione su come tali disfunzioni abbiano inciso sull’esito del candidato.
Il Fatto
La parte ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con il D.M. n. 107/2023, in attuazione dell’art. 5, comma 11 quinquies, del D.L. n. 198/2022. Non superava la prova scritta, alla quale attribuiva un punteggio di 57 punti, a fronte dei 60/100 necessari, sostenendo che le risposte ritenute corrette dalla Commissione fossero in realtà erronee e che la loro correzione le avrebbe garantito 5 punti e il raggiungimento della soglia utile.
Con il ricorso introduttivo ha impugnato l’esito della prova e gli atti connessi, deducendo l’erroneità dei quesiti e i gravi disservizi organizzativi dell’aula. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il decreto di rettifica del 29.05.2024 e il decreto di approvazione della graduatoria nazionale del 9 agosto 2024, contestando i criteri di valutazione dei titoli e il calcolo del punteggio complessivo.
La Motivazione della Corte
Sul primo ordine di doglianze, il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo per errori manifesti ed oggettivi. Nel caso concreto, le risposte considerate esatte dalla Commissione appaiono quelle sicuramente corrette, mentre le altre costituiscono i c.d. distrattori, aventi meri margini di plausibilità e funzionali a verificare la solidità della preparazione.
Il Collegio respinge la tesi secondo cui il merito dei quesiti a contenuto tecnico-giuridico sarebbe pienamente sindacabile. Un simile argomento condurrebbe a differenziare l’oggetto del giudizio tra argomenti giuridici e non giuridici, sovrapponendo il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con l’ambito valutativo proprio della commissione. Il processo verterebbe così direttamente sull’accertamento dell’idoneità del candidato.
Quanto ai disservizi organizzativi, il Tribunale ribadisce che la sussistenza di condizioni di disorganizzazione logistica, oltre a dover essere provata, non implica automaticamente l’illegittimità dell’esito, in assenza di una adeguata allegazione di come le disfunzioni abbiano inciso sull’esito della prova. Le deduzioni della ricorrente risultano generiche, non essendo sufficiente il richiamo a dichiarazioni rese a mezzo stampa.
Infine, sul criterio di conversione in decimali dei titoli, la censura è ritenuta priva di interesse, non avendo la ricorrente titolo all’inserimento in graduatoria. Nel merito, la doglianza è comunque infondata, poiché la conversione è applicata a parità di titoli e universalmente a tutti i candidati, senza provata alterazione dell’ordine. Il ricorso è quindi respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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