Compensazione extraprofitti: difetto di tutela cautelare per cumulo di posizioni (TAR Lombardia n. 578 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta cumulativamente da una pluralità di ricorrenti è inammissibile ove non risulti soggettivizzata con riguardo alla posizione individuale di ciascuna parte, non potendo il giudice valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora in modo indistinto. Gli atti esecutivi del Gestore dei Servizi Energetici, quali fatture, diffide di pagamento e avvisi di compensazione, presentano una dubbia riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare interinale. L’operatore del settore energetico, agendo secondo criteri di qualificata diligenza, è tenuto ad approntare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili sulla base del quadro normativo di riferimento.
Il Fatto
Una pluralità di società e imprese agricole operanti nel settore delle energie rinnovabili ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la Delibera Arera n. 143/2023 e gli atti applicativi concernenti il recupero degli extraprofitti sulle energia elettrica immessa da impianti di produzione. Con i motivi aggiunti, le ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alle fatture emesse dal GSE, alle diffide di pagamento e agli avvisi di compensazione degli importi a titolo di extraprofitto con quelli a titolo di incentivo. È stata altresì avanzata istanza cautelare volta alla sospensione degli atti esecutivi, deducendone la grave incidenza sulla gestione finanziaria delle società.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare evidenziando, in primo luogo, il carattere cumulativo del ricorso collettivo, che impedisce una valutazione puntuale della posizione di ciascuna società ricorrente. La mancata soggettivizzazione dei presupposti della tutela cautelare non consente infatti di apprezzare il requisito del periculum in mora in relazione alla specifica situazione di ogni parte. Il Collegio ha inoltre rilevato che le fatture, le diffide e gli avvisi del GSE costituiscono atti esecutivi rispetto ai quali è quantomeno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, questione riservata al merito.
Sul piano dell’asserita incidenza finanziaria, il Tribunale ha osservato che l’operatore del settore, tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, era comunque in grado di prevedere le pretese del GSE sulla base del noto quadro normativo di riferimento, con consequenziale obbligo di approntare adeguate misure gestionali e organizzative. La prevedibilità delle richieste economiche costituisce pertanto elemento che ridimensiona la prospettata urgenza della tutela.
Da ultimo, il Collegio ha evidenziato la reversibilità del pregiudizio, atteso che il recupero delle somme eventualmente riscosse dal GSE sarà possibile in caso di esito favorevole della decisione di merito. L’ordinanza ha quindi respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase e riservando al merito ogni valutazione sulle eccezioni pregiudiziali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.