Accesso agli atti e interesse alla rettifica della trascrizione immobiliare (TAR Campania n. 8414 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso documentale ex art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 non coincide con la legittimazione all’impugnativa. Essa sussiste in capo a chi dimostri che il documento richiesto spieghi, anche solo indirettamente, effetti nei propri confronti, essendo sufficiente una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, senza necessità della lesione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Ne deriva che il proprietario e l’usufruttuaria di un immobile acquisito al patrimonio comunale hanno interesse concreto all’ostensione della documentazione della trascrizione immobiliare, funzionale alla rettifica della stessa in conformità al provvedimento comunale di acquisizione. L’eccezione di possession già dei documenti è infondata quando gli atti richiesti siano diversi da quelli in concreto detenuti e non siano liberamente consultabili online.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie e usufruttuaria di un appartamento nel Comune di Somma Vesuviana, espongono che l’immobile è stato interessato da un provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, reso dal Comune e attualmente al vaglio del Consiglio di Stato. Il provvedimento individuava le porzioni acquisite in un vano e nella relativa area di sedime, pari a circa 30 mq.
Con istanza del 6 maggio 2025, le ricorrenti hanno chiesto al Comune e all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli di accedere alla documentazione della trascrizione dell’acquisizione. Rilevata dalla visura catastale l’avvenuta acquisizione dell’intero appartamento, e non della sola area del terrazzino, hanno agito per la declaratoria del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione, a fronte del silenzio delle amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che riconosce il diritto di accesso a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La nozione di situazione giuridicamente tutelata è più ampia di quella richiesta per l’impugnativa e non presuppone la compromissione di una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo.
Ne consegue, secondo il Collegio, che la legittimazione spetta a chiunque dimostri che i documenti oggetto dell’istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti. Il diritto di accesso mantiene così autonomia rispetto alla situazione che legittima l’impugnativa dell’atto, costituendo un bene della vita distinto.
Su questa base, le ricorrenti sono titolari delle condizioni per l’accoglimento, avendo rappresentato l’interesse all’ostensione per ottenere la rettifica della trascrizione presso i registri immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, così da renderla conforme al provvedimento comunale di acquisizione.
Il Tribunale respinge l’eccezione erariale di possesso dei documenti. Osserva che gli atti richiesti sono diversi da quelli già detenuti — provvedimento comunale, visura catastale e certificato di ispezione ipotecaria — e che sul sito dell’Agenzia sono liberamente accessibili solo gli atti catastali e quanto pubblicato nei registri immobiliari, non la documentazione, prevista dagli artt. 4 e ss. del d.P.R. n. 650/1972, presentata dagli interessati per le volture e le annotazioni di trascrizione, come domande, note di trascrizione e richieste di frazionamento.
Il ricorso è quindi accolto nei termini di motivazione. Il Collegio ordina al Comune e all’Agenzia di esibire i documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico, in solido e per metà ciascuno, delle amministrazioni, liquidate in complessivi 800,00 euro. Le spese processuali sono addebitate alle amministrazioni soccombenti.
Nota della Redazione
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