Capacità economica del datore di lavoro valutata sulla situazione attuale, non su prospettive future (TAR Lombardia n. 1049 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da stagionale a non stagionale, la verifica della capacità economica del datore di lavoro va compiuta con riferimento alla situazione economica attuale, emergente dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, e non sulla base di ipotesi future di incremento reddituale. I redditi personali dell’imprenditore, derivanti da fonti diverse dall’attività d’impresa, non rilevano ai fini di tale verifica, salvo che vi sia la prova che vengano riversati nell’impresa stessa. La sopravvenienza di una situazione economica più favorevole, successiva all’emanazione del provvedimento di diniego, non può essere considerata dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Un lavoratore straniero, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, chiedeva la conversione in permesso per lavoro non stagionale. La Prefettura rigettava l’istanza, sulla base del parere contrario dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che rilevava come l’impresa datrice di lavoro non raggiungesse la soglia reddituale prevista dalla normativa. Il diniego veniva impugnato dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. La capacità economica del datore di lavoro è disciplinata dall’art. 9 d.m. 27.5.2020, richiamato dalla circolare dell’INL n. 3 del 2022 e dalla circolare congiunta del 27.10.2023. Tale disposizione richiede, quale requisito per l’assunzione, il possesso di un reddito imponibile o di un fatturato annuo non inferiore a euro 30.000,00. Per l’imprenditore agricolo, il quarto comma dell’art. 9 cit. consente di valutare anche gli indici di capacità economica risultanti dalla dichiarazione IVA.
Nel caso di specie, la dichiarazione IVA dell’impresa agricola presentata nel 2024 evidenziava un volume d’affari di euro 27.858, inferiore alla soglia richiesta. Il giudice ha quindi escluso che possano rilevare le “documentate prospettive di evoluzione positiva” dell’impresa invocate dal ricorrente: la capacità economica, ha chiarito il Collegio, va valutata sulla base della situazione attuale, non su ipotesi future di incremento reddituale.
Parimenti irrilevante è stata ritenuta la situazione economica dell’impresa successiva all’emanazione del provvedimento, in quanto sopravvenuta e comunque non suffragata da documentazione ufficiale. Il TAR ha altresì precisato che il reddito personale del titolare dell’impresa, di per sé capiente, non può essere considerato, mancando la prova che venga riversato nell’attività d’impresa. Infine, è stata respinta la tesi per cui la precedente valutazione positiva della capacità economica, risalente al 2022, avrebbe dovuto vincolare l’Amministrazione: la verifica va compiuta in relazione a ogni singola richiesta, potendo la situazione dell’impresa essere mutata.
Nota della Redazione
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