Graduatoria finale prevale su intermedia per assegnazione dirigenziale (TAR Lazio n. 6550 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduatoria approvata all’esito dell’esame conclusivo della fase di formazione generale del corso-concorso per l’accesso alla dirigenza ha natura meramente intermedia, essendo funzionale esclusivamente all’assegnazione degli allievi alle amministrazioni per lo svolgimento del periodo di formazione specialistica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 272/2004. L’assegnazione definitiva dei vincitori alle amministrazioni di destinazione deve, invece, avvenire sulla base della graduatoria finale dei vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del medesimo decreto, formatasi all’esito dell’esame finale di cui all’art. 14, comma 2. Ne consegue che la violazione di tale regola, realizzata con l’approvazione della graduatoria definitiva, fonda l’annullamento degli atti impugnati e l’obbligo di rimettere il ricorrente in termini per la scelta dell’amministrazione sulla base del punteggio conseguito nell’esame finale.
Il Fatto
Una candidata, ammessa al IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, ha impugnato gli atti del procedimento nella parte in cui l’assegnazione finale alle amministrazioni di destinazione era avvenuta sulla base della graduatoria di merito intermedia, formata alla conclusione del primo periodo di formazione generale di otto mesi, e non sulla base di quella stilata all’esito dell’esame finale, sostenuto dopo il periodo di formazione specialistica di quattro mesi.
La ricorrente era stata assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove aveva svolto il periodo di formazione specialistica, scegliendo tale amministrazione in base alla propria collocazione nella graduatoria intermedia. Al termine del percorso, tuttavia, l’amministrazione di destinazione finale era rimasta quella individuata dalla graduatoria intermedia, senza che la candidata potesse esprimere una nuova scelta in base alla posizione conseguita nella graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha disatteso in via preliminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso, rilevando che la lesione si è verificata soltanto con l’approvazione della graduatoria definitiva con DPCM del 28 luglio 2025, pubblicato il 31 luglio 2025, e non con l’adozione della graduatoria intermedia, la quale non era lesiva in quanto atto endoprocedimentale.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la tesi della ricorrente sulla base di argomenti giuridici e logico-formali, desumibili dal regolamento SNA di cui al d.P.R. n. 272/2004. L’art. 12 prevede che l’esame conclusivo della fase di formazione specialistica è qualificato come “finale”, con attribuzione di un punteggio minimo per il superamento (almeno ottanta su cento, ai sensi dell’art. 14, comma 2). L’art. 13, disciplinando la fase di formazione generale, qualifica gli ammessi che superano l’esame intermedio come meri “allievi” positivamente valutati, e non come “vincitori”, qualifica riservata a chi supera l’esame finale.
La Corte ha rilevato che l’art. 14, comma 1, dispone che gli allievi che superano l’esame conclusivo della formazione generale “vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi”: la preposizione “per” indica che le preferenze sono dirette esclusivamente a individuare la sede del tirocinio specialistico. L’art. 15, invece, riferendosi alle “graduatorie dei vincitori” approvate con DPCM, individua nella graduatoria finale lo strumento per l’assegnazione definitiva dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.
Il Collegio ha concluso che il sistema regolamentare impone una diversa funzione per le due graduatorie: quella intermedia serve solo a individuare le amministrazioni per la formazione specialistica, mentre quella finale regola l’assegnazione definitiva. Come effetto conformativo, la ricorrente è stata rimessa in termini per scegliere l’amministrazione di destinazione in base al punteggio conseguito nell’esame finale, con compensazione delle spese di lite per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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