Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 8363 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto la Carta elettronica del docente. La sentenza del giudice del lavoro esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata negli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica della sentenza e fino all’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con emissione del relativo buono elettronico di importo pari a euro 1.000,00, oltre interessi legali.

La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, era decorso il termine dilatorio senza che l’Amministrazione provvedesse al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dal valore conformativo-ordinatorio della sentenza del giudice ordinario. L’Amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale ha verificato i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava alcuna effettiva esecuzione del dettato giudiziale.

Su queste basi il Collegio ha ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica del docente e accreditando sulla stessa l’importo riconosciuto dal titolo esecutivo, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il Collegio ha fissato il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese sono seguite la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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