Cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione della sentenza: condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 853 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata nel giudizio di ottemperanza allorché l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, come comprovato dalla documentazione versata in atti. L’intervenuta esecuzione del giudicato non elide, tuttavia, il profilo della regolazione delle spese di lite, che devono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è intervenuto solo successivamente all’introduzione del giudizio. La condanna alle spese segue la regola generale di cui all’art. 26 cod. proc. amm., con liquidazione in dispositivo e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con ricorso per l’ottemperanza, notificato nel gennaio 2025, alcuni dipendenti pubblici hanno chiesto al TAR Puglia, sede di Lecce, di ordinare all’INPS di eseguire la sentenza n. 664/2024, ormai passata in giudicato, con cui era stato disposto il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, e il pagamento delle conseguenti differenze retributive. L’istituto previdenziale, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Solo in prossimità dell’udienza camerale, parte ricorrente ha prodotto la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme dovute, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, istituto che ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un fatto idoneo a determinare il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere, rendendo superflua ogni ulteriore pronuncia sul merito della controversia. A sostegno di tale conclusione, il tribunale ha valorizzato i mandati di pagamento depositati dai ricorrenti, dai quali emergeva la corresponsione di importi ulteriori correlati al trattamento di fine servizio, come confermato dalle note dell’ufficio pagatore, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata.

Quanto alle spese di lite, il collegio ha ritenuto di derogare al criterio generale per cui, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate. Ha infatti applicato il principio della soccombenza virtuale, in virtù del quale l’onere delle spese va posto a carico della parte che sarebbe risultata soccombente all’esito del giudizio, ove questo fosse proseguito nel merito. Tale ricostruzione si fonda sulla considerazione che i pagamenti sono stati effettuati soltanto dopo l’introduzione del ricorso in ottemperanza, sicché l’INPS ha dato esecuzione al giudicato solo a fronte della pressione processuale esercitata dai ricorrenti.

La condanna alle spese, liquidata in misura forfetaria oltre accessori e rifusione del contributo unificato, è stata accompagnata dalla distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26, comma 3, cod. proc. amm. La pronuncia è stata infine dichiarata esecutiva, con l’ordine all’autorità amministrativa di darvi corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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