Accesso civico negato per irreperibilità del documento: il giudice non può ordinare l’esibizione di atti non detenuti dalla p.a. (TAR Sardegna n. 520 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il giudice non può imporre alla pubblica amministrazione l’esibizione di atti e documenti che essa dichiari, sulla base di circostanze oggettive e specifiche e sotto la propria responsabilità, di non detenere, non essendo configurabile un obbligo di esibizione di documenti irreperibili. Trova applicazione il principio ad impossibilia nemo tenetur, in forza del quale non può essere ordinata l’ostensione di un documento mai rinvenuto negli archivi dell’ente, né può gravare sull’amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione del documento. Il ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. è respinto nel merito quando l’irreperibilità del documento sia emersa nel corso del giudizio, restando assorbita ogni eccezione processuale.
Il Fatto
Alcuni proprietari di un’area confinante con un impianto sportivo comunale presentavano al Comune un’istanza di accesso finalizzata ad ottenere la convenzione di gestione dell’impianto, deducendo la necessità di tutelarsi avverso la caduta di palloni nella loro proprietà e l’ingresso di soggetti terzi non autorizzati. Il Comune negava l’accesso con apposita nota, sostenendo che l’istanza difettasse dei requisiti per l’accoglimento non essendo stata dedotta una specifica posizione giuridica legittimante. Gli istanti proponevano quindi ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna dell’Amministrazione a consegnare la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur in presenza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ha ritenuto di poter prescindere dalla questione processuale, rilevando che il ricorso non potesse trovare accoglimento nel merito. Nel corso del giudizio l’Amministrazione aveva infatti depositato una nota con cui rappresentava che la convenzione oggetto dell’istanza non era stata rinvenuta, risultando irreperibile e quindi non detenuta dall’ente. Tale circostanza, emersa in corso di causa, ha determinato la sopravvenuta carenza dell’oggetto della pretesa azionata, non potendo il giudice imporre l’esibizione di un documento del quale la p.a. dichiari di non essere in possesso.
Il Tribunale ha richiamato il brocardo ad impossibilia nemo tenetur, evidenziando come la giurisprudenza ne faccia applicazione proprio in materia di accesso: non è consentito al giudice, per evidenti motivi di ragionevolezza, ordinare l’esibizione di atti che l’amministrazione dichiari, sotto la propria responsabilità e sulla base di circostanze oggettive e specifiche, di non detenere. A tal fine ha valorizzato il proprio precedente secondo cui non può neppure imporsi alla p.a. la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda è stata respinta nel merito, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda e del comportamento processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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