Revoca divieto detenzione armi: irrilevante sola vicinanza familiare al pregiudicato (TAR Calabria n. 567 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente previsto dall’art. 39 del R.D. n. 773/1931 non può essere mantenuto in forza del solo rapporto di parentela con un familiare gravato da precedenti penali, quando manchino attuali rapporti di frequentazione e il parente versi in condizioni di salute gravemente compromesse. Il giudizio di non affidabilità deve fondarsi su specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente apprezzati, idonei a sostenere una prognosi negativa sull’uso delle armi. Il diniego che introduce un motivo del tutto nuovo, non anticipato nel preavviso di rigetto, viola l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le garanzie partecipative del privato. La cessione delle armi a terzo munito di titolo abilitativo, comunicata nel termine di legge, integra l’adempimento prescritto dall’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. e non può essere valorizzata come indice di inaffidabilità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito, con decreto prefettizio adottato e notificato anni addietro, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosente ex art. 39 T.U.L.P.S. A distanza di oltre dieci anni, deducendo il mutamento delle circostanze, presentava istanza di revoca. Rappresentava di non intrattenere da anni alcun rapporto con il suocero, gravato da precedenti penali in materia di armi, di non essere con lui convivente e di versare questi in condizioni di salute gravemente compromesse.
La Prefettura rigettava l’istanza, confermando il riferimento alla parentela e aggiungendo un profilo ulteriore: la presunta violazione delle prescrizioni del precedente decreto, per avere il ricorrente alienato le armi sottoposte a sequestro senza comunicazione. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, censurando l’inattualità del giudizio di inaffidabilità, il difetto di istruttoria e la lesione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931, che consente di ricusare la licenza di porto d’armi non solo a chi ha riportato condanne per determinate tipologie di reati, ma anche a chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione, e l’Amministrazione esercita in materia una lata discrezionalità.
Tale discrezionalità, tuttavia, non è illimitata. La valutazione non può prescindere dal riferimento a specifici elementi di fatto che, singolarmente e cumulativamente apprezzati nell’istruttoria, consentano una prognosi negativa sull’affidabilità del soggetto in relazione all’uso delle armi. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su fatti o episodi privi di rilievo penale, non richiedendosi né una pericolosità sociale né un comprovato abuso. Il Tribunale richiama in proposito la propria sentenza n. 345 del 2026 e Cons. Stato, sez. III, n. 2815 del 2026, nonché le sentenze della Corte costituzionale n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019.
Applicando tali coordinate al caso, il Collegio rileva che il parere contrario dell’organo di polizia conferma, o quanto meno non contesta, la mancata convivenza con il suocero e la precarietà delle sue condizioni di salute. Davanti a circostanze pacifiche e all’assenza di attuali frequentazioni, il rischio di abuso ipotizzato in ragione della mera vicinanza familiare risulta inattuale e illogico. L’Amministrazione non ha quindi adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti del divieto.
Merita accoglimento anche la censura sulla violazione delle garanzie partecipative. La Prefettura non poteva fondare il diniego su un motivo del tutto nuovo, mai indicato nel preavviso di rigetto, senza sottoporlo al contraddittorio e senza valutare le controdeduzioni documentate dell’interessato. Nel merito, il decreto prefettizio consentiva espressamente all’interessato di cedere le armi a soggetto munito di idoneo titolo abilitativo, mediante comunicazione scritta all’organo di polizia. Il termine di 150 giorni previsto dall’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. risulta rispettato, essendo stata la cessione comunicata e le armi acquistate da un terzo nel termine di legge. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna delle Amministrazioni alle spese.
Nota della Redazione
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