Permesso di costruire oneroso in zona agricola: serve l’azienda già operante (TAR Puglia n. 484 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In zona agricola E2, ai fini del rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso, le norme tecniche di attuazione del piano regolatore non richiedono che il richiedente sia un imprenditore agricolo a titolo principale o esclusivo, ma impongono comunque la sussistenza del nesso funzionale tra l’intervento edilizio e le esigenze di un’azienda agricola già operante. La mera intenzione di avviare un’attività agricola o di impiantare colture arboree non integra il presupposto oggettivo richiesto dalla norma, dovendo l’esistenza dell’azienda risultare da concreti elementi fattuali e documentali.

Il Fatto

Un privato impugnava la nota dirigenziale con cui il Comune aveva negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un’abitazione rurale in zona agricola E2. L’amministrazione aveva motivato il diniego rilevando, da un lato, la mancanza della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale in capo al richiedente e, dall’altro, l’assenza di documentazione comprovante l’esistenza di un’azienda agricola.

Il ricorrente contestava il provvedimento, sostenendo che le norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale non richiedono, per il rilascio del titolo edilizio oneroso, la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo, ma solo la sussistenza di un collegamento funzionale tra la costruzione e le esigenze aziendali. Invocava, a sostegno, un precedente giurisprudenziale dello stesso Tar.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato l’art. 84 delle N.T.A. del P.R.G. comunale, che disciplina le zone agricole caratterizzate da colture arboree tradizionali. La norma consente la realizzazione di residenze e annessi esclusivamente “a servizio dell’azienda agricola”, prescrivendo indici di fabbricabilità e superfici minime rapportate alla struttura aziendale considerata nel suo insieme.

Quanto al primo motivo di diniego, il Collegio ha ritenuto fondate le censure del ricorrente: le norme tecniche, ai fini del rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso, non richiedono la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, ma soltanto il collegamento funzionale della costruzione con l’attività dell’azienda. Sul punto, la lettura dell’amministrazione è apparsa non condivisibile.

Tuttavia, il secondo ordine di motivazioni ha retto al vaglio di legittimità. Dall’esame della relazione agronomica depositata in giudizio a seguito di sollecitazione del Collegio, è emerso che la stessa conteneva esclusivamente riferimenti generici all’esistenza di colture seminative e alla mera “intenzione” di piantare alberi, senza alcuna indicazione concreta circa l’esistenza attuale di un’azienda agricola operante.

Il Tribunale ha pertanto chiarito che, alla luce della lettera dell’art. 84 delle N.T.A., il rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso si giustifica soltanto in relazione alle esigenze di un’azienda agricola già operante: in mancanza, le potenzialità di sfruttamento del territorio restano mere ipotesi e non giustificano l’uso del suolo secondo le direttrici di tutela indicate dal pianificatore. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con declaratoria di nulla spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *