Esclusione dei territori costieri e riesame paesaggistico (TAR Puglia n. 479 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le aree che alla data del 6 settembre 1985 risultavano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 sono escluse dal vincolo di inedificabilità previsto per i territori costieri dall’art. 142, secondo comma, d.lgs. n. 42/2004. Tale esclusione opera anche rispetto alla disciplina delle schede PAE del PPTR, la cui applicazione meccanica è esclusa dall’art. 90, comma 3, delle NTA, dovendosi preferire l’interpretazione che non conduce a un vincolo generalizzato di inedificabilità. L’intervento rimane comunque soggetto ad autorizzazione paesaggistica, da rilasciarsi all’esito di una valutazione concreta che verifichi l’effettivo pregiudizio ai valori tutelati, senza opposizioni aprioristiche e di principio.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato per civile abitazione sito in zona costiera hanno impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire, fondato sul parere contrario della Soprintendenza. L’Amministrazione aveva ritenuto l’intervento di sopraelevazione incompatibile con la disciplina del PPTR e con le prescrizioni delle schede PAE relative ai territori costieri, senza considerare la classificazione dell’area come zona B al 6 settembre 1985.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il motivo relativo alla presunta tardività del parere della Soprintendenza, osservando che il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 decorre dalla completezza dell’istruttoria e non dalla prima trasmissione degli atti, con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale interrompe il decorso del termine.
Ha invece accolto le censure sostanziali, richiamando l’operatività dell’esclusione di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 per le aree delimitate come zone A o B nel PRG alla data del 6 settembre 1985. Tale circostanza, non contestata dall’Amministrazione, impedisce di opporre il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 45 delle NTA del PPTR.
La sentenza ha altresì chiarito che le schede PAE non introducono una clausola generale di inedificabilità, valorizzando l’interpretazione dell’art. 90, comma 3, NTA del PPTR in combinato disposto con l’art. 79 NTA, secondo la lettura più favorevole al proprietario già accolta dal Consiglio di Stato. L’esclusione non significa edificazione indiscriminata: permane l’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
Infine, il Collegio ha rilevato il difetto di istruttoria e motivazione del parere della Soprintendenza, che aveva valutato il progetto sulla base di postulati astratti, senza considerare la situazione concreta dei luoghi, l’edificato circostante e l’effettivo impatto sui coni visuali. Il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati e salvezza del potere di rideterminazione.
Nota della Redazione
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