Occupazione di stalli di sosta per dehors illegittima e annullata (TAR Calabria n. 568 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei centri abitati l’occupazione di suolo pubblico a servizio di attività di somministrazione è consentita, alle condizioni di legge, esclusivamente sui marciapiedi ovvero nelle piazze adiacenti o limitrofe, e non sugli stalli di sosta, che costituiscono parte integrante della sede stradale ai sensi dell’art. 3 cod. strada. Il divieto di occupare la zona di parcheggio discende dall’art. 20, comma 3, cod. strada, non derogabile, e dalle corrispondenti previsioni regolamentari comunali. La concessione di un bene pubblico è sempre rilasciata a termine, essendo la temporaneità connaturata alla natura speciale e derogatoria dell’uso accordato al concessionario: è pertanto illegittima la concessione sine die. Prima di assentire l’occupazione l’amministrazione deve valutare gli interessi coinvolti e attivare il contraddittorio procedimentale con i proprietari viciniori portatori di un interesse qualificato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’unità abitativa con cortile pertinenziale prospiciente una via del centro abitato, hanno impugnato la concessione di suolo pubblico con cui il Comune ha assentito a una società esercente un pubblico esercizio l’occupazione permanente di oltre trenta metri quadrati di area pubblica, coincidente con una porzione degli stalli di sosta antistanti l’esercizio, per l’installazione di un dehor con tavoli e sedie.
Gli atti impugnati comprendono anche i due pareri prodromici, dell’ufficio tecnico e della polizia locale. I ricorrenti hanno dedotto la lesione delle facoltà dominicali, l’omessa partecipazione procedimentale, il deficit istruttorio e motivazionale, la mancanza dei titoli edilizi e paesaggistici, il difetto dei requisiti igienico-sanitari e la natura sine die della concessione. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e di interesse, oltre all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, osserva che la vicinitas non basta da sola a fondare l’interesse al ricorso, ma questo può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni e può essere precisato nel corso del processo. Nel caso concreto i ricorrenti hanno comprovato il sacrificio delle facoltà dominicali: il dehor copre il cancello di accesso al cortile e parte delle finestre, rendendo più incomodo l’accesso pedonale e carrabile e compromettendo la riservatezza, con un’ingerenza non comparabile al mero transito dei passanti. La controversia appartiene quindi alla giurisdizione amministrativa.
Nel merito il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura sulla pretermissione delle facoltà partecipative: la posizione di contro-interesse dei ricorrenti era nota al Comune, che li aveva resi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento di revoca della precedente concessione. Tale posizione si è rafforzata con la richiesta di passo carrabile avanzata prima della nuova istanza di occupazione, incompatibile con questa. Sussisteva dunque l’obbligo di comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990. La natura discrezionale del potere esclude l’operatività dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, non avendo il Comune dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Collegio ravvisa inoltre un grave deficit istruttorio e motivazionale: l’amministrazione non ha valutato il pregiudizio alle facoltà dominicali né l’interferenza con la richiesta di passo carrabile, e non ha prescritto le necessarie verifiche urbanistico-edilizie, paesaggistiche e igienico-sanitarie. Le carenze relative ai servizi igienici, già emerse nella nota dell’ASP richiamata nel procedimento di revoca, avrebbero dovuto indurre al rigetto dell’istanza, funzionale all’ampliamento della superficie di vendita.
Il Collegio accoglie anche la censura sull’occupazione degli stalli di sosta. Il regolamento comunale richiamato consente l’occupazione con tavoli e sedie solo sul marciapiede o nelle piazze adiacenti. Il divieto trova conferma nell’art. 20, comma 3, cod. strada, che nei centri abitati non prevede occupazioni al di fuori dei marciapiedi, come confermato da Cons. Stato, sez. V, n. 6684 del 2024. È, infine, illegittima la concessione sine die, in contrasto con la sua natura precaria e con l’obbligo di indicare un termine, e la prescrizione sui cinque metri dalle intersezioni viola l’art. 18 cod. strada, non l’art. 158 invocato. Il ricorso è accolto, con annullamento della concessione e sgombero dell’area; la domanda risarcitoria è rigettata per genericità.
Nota della Redazione
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