Improcedibile l’ottemperanza per sopravvenuto difetto di interesse del creditore (TAR Calabria n. 83 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difetto della prova documentale dell’avvenuto pagamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo dimostrato il pieno soddisfacimento del credito. La dichiarazione del creditore di avere ricevuto quanto dovuto va tuttavia qualificata come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese, in luogo della condanna secondo il principio di soccombenza virtuale.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori nominati procuratori antistatari in due giudizi civili in materia di lavoro e previdenza, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Locri e del Tribunale di Palmi, limitatamente ai capi che avevano liquidato le spese di giudizio in loro favore ex art. 93 cod. proc. civ..
Deducono che entrambi i provvedimenti sono stati notificati, sono passati in giudicato e che è decorso il termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia adempiuto. In corso di causa depositano una memoria con cui rappresentano che il Ministero ha pagato integralmente, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale. La resistente si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza dedotta dai ricorrenti. Osserva che la cessazione della materia del contendere richiede la prova documentale del pieno soddisfacimento del credito, prova che nella specie non è stata fornita. Il mancato deposito di tale documentazione preclude quindi una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Tribunale non si arresta però alla rilevata carenza probatoria. La richiesta dei difensori, letta nella sua sostanza, esprime la volontà di non coltivare più l’azione perché il risultato utile è stato conseguito. Tale dichiarazione integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La soluzione processuale prescelta riflette la distinzione tra piano sostanziale e piano processuale. Sul piano sostanziale il credito risulta soddisfatto per ammissione della stessa parte creditrice; sul piano processuale manca la prova che avrebbe consentito la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo non colma il vuoto probatorio, ma qualifica l’atto alla stregua del suo contenuto effettivo.
Quanto alle spese, il Collegio rileva la natura in rito della decisione e le compensa integralmente. Non trova ingresso, pertanto, la richiesta di condanna fondata sul principio di soccombenza virtuale, che presupporrebbe una valutazione della fondatezza nel merito del ricorso, qui preclusa dalla definizione in chiave processuale.
Nota della Redazione
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