Riordino beni trust non opposto al Comune sanzione ridotta (TAR Sicilia n. 2346 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trustee, quale titolare formale dei beni in trust, non è soggetto terzo ed estraneo alla vicenda urbanistico-edilizia dell’immobile, ma subentra nella posizione del precedente proprietario e assume un obbligo propter rem di eliminazione dell’abuso. La separazione patrimoniale del trust opera nei rapporti di diritto privato e non è opponibile all’Amministrazione nell’esercizio dei poteri autoritativi. L’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 si applica anche all’inosservanza di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi inteso in senso giuridico, non solo materiale. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, vincolata nell’an e discrezionale nel quantum, richiede l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di trustee di due trust, hanno impugnato le determinazioni con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di ripristino e ha irrogato la sanzione pecuniaria per le unità immobiliari di un complesso turistico-ricettivo, censite in catasto con diversi subalterni.
L’ordinanza presupposta, che contestava la trasformazione della struttura in complesso residenziale e imponeva il ripristino catastale con soppressione e accorpamento dei subalterni, era stata impugnata senza successo: il ricorso era stato respinto con sentenza non appellata. I ricorrenti, dopo aver modificato la categoria catastale e accorpato alcune unità, hanno chiesto la revoca in autotutela degli atti, senza ottenere riscontro. Da qui il giudizio, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando le proprie precedenti pronunce su identiche controversie, ha anzitutto dichiarato inammissibili le censure che contestavano la legittimità dell’ordine presupposto: essendo intervenuta una sentenza definitiva di rigetto, il provvedimento successivo può essere censurato solo per vizi propri. Restano così estranei allo scrutinio i profili relativi alla disciplina previgente, all’estraneità dei ricorrenti alle scelte di accatastamento e all’autonomia dell’ordinamento catastale.
Superata l’eccezione di inapplicabilità ratione temporis, il Tribunale ha applicato il principio tempus regit actum: a fronte di un provvedimento pienamente efficace, l’Amministrazione non poteva che applicare la disciplina vigente al momento in cui l’inottemperanza è maturata.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha ritenuto che il riferimento al “ripristino dello stato dei luoghi” includa anche la conformazione giuridica del bene, non essendo indispensabile una demolizione materiale. Il comma 4-bis, nel contemplare l’inottemperanza, include quindi anche la mancata esecuzione di obblighi di natura cartolare. Il principio di tipicità non è violato, perché il legislatore ha richiamato lo “stato dei luoghi” e non il solo “stato di fatto”.
Quanto alla costituzione in trust, il Tribunale ha escluso che la separazione patrimoniale costituisca uno scudo rispetto ai poteri autoritativi in materia edilizia. Il trustee è il soggetto a cui i beni sono legalmente intestati e subentra nella posizione del proprietario, con un obbligo propter rem di eliminazione dell’abuso. La natura vincolata del provvedimento rende irrilevante la conoscenza dell’abuso da parte del Comune e sufficiente la motivazione.
Il ricorso è stato invece accolto in relazione alla sanzione pecuniaria applicata alle unità abitative. Sebbene vincolata nell’an, la misura è discrezionale nel quantum e richiede l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale, nel caso mancato. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di allegazioni e prove.
Nota della Redazione
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