Cessazione della materia del contendere per inottemperanza eseguita (TAR Emilia-Romagna n. 1251 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., allorché l’amministrazione documenti di aver integralmente eseguito la sentenza, provvedendo alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e al pagamento di capitale, interessi e contributo unificato. La circostanza che l’esecuzione abbia richiesto la collaborazione dell’amministrazione datrice di lavoro, con conseguente dilatazione dei tempi di pagamento, non osta alla declaratoria di cessazione, ma può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Con ricorso per ottemperanza, depositato il 18.2.2026, alcuni ricorrenti chiedevano l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 882/2024, che aveva accolto la loro domanda e imposto all’ente previdenziale di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

L’ente si costituiva in giudizio, rappresentando di aver provveduto al pagamento degli interessi in favore di uno dei ricorrenti e di aver attivato le procedure per la riliquidazione in favore degli altri due. Successivamente, con memoria del 12.6.2026, l’ente documentava l’avvenuto integrale adempimento. La parte ricorrente, preso atto della liquidazione, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Collegio per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dalle parti, l’obbligo scaturente dalla sentenza da ottemperare risultava integralmente adempiuto: l’ente aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti, al pagamento di capitale e interessi e alla rifusione del contributo unificato al difensore antistatario.

Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale risulti soddisfatta e venga meno ogni utilità della decisione.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione. Pur essendo l’esito favorevole alla parte ricorrente, l’ente previdenziale ha evidenziato, senza essere smentito, che la liquidazione ha richiesto la necessaria e fattiva collaborazione dell’amministrazione datrice di lavoro, circostanza che ha oggettivamente dilatato i tempi dell’adempimento e che ha indotto il Collegio a ritenere equa la compensazione, in deroga al criterio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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