Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis (TAR Calabria n. 85 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una formale istanza del privato, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. L’obbligo di provvedere discende non solo da specifiche previsioni attributive del potere, ma anche dai principi di correttezza, buon andamento, trasparenza e dai doveri solidaristici di buona fede, in ossequio all’art. 97 Cost. e all’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. Nel rito avverso il silenzio, gli elementi necessari e sufficienti sono l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza e la scadenza del termine. Le incertezze documentali sulla titolarità della proprietà attengono al merito della pretesa e non escludono l’obbligo di riscontro, salva la manifesta pretestuosità dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente, assumendo di essere proprietario per la quota di 18/63 di due particelle site nel territorio comunale, pervenutegli per successione mortis causa e già oggetto di una procedura espropriativa avviata nel 2005 per la realizzazione di una scuola media, ha chiesto al Comune di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero di restituire i terreni nello status quo ante. Il Comune non ha dato alcun riscontro.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Ente a provvedere. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente, per non aver questi fornito prova della qualità di proprietario, e l’inammissibilità della produzione documentale tardiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui di fronte a una formale istanza del privato l’Amministrazione non può restare inerte nemmeno quando reputi la domanda inammissibile o infondata. Il legislatore impone alla P.A. di rispondere in ogni caso, salvo le ipotesi limite di palese pretestuosità, consentendo all’interessato di difendersi in giudizio avverso provvedimenti lesivi.

L’obbligo di provvedere non deriva soltanto da norme attributive del potere, ma anche dai principi informatori dell’azione amministrativa e dai doveri di correttezza e buona fede. Esigenze di giustizia sostanziale, equità e certezza dei rapporti impongono l’adozione di un provvedimento espresso quando il privato vanti una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione, qualunque esse siano.

Nel rito ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’interesse a ricorrere sorge quando l’Amministrazione resta inerte di fronte a un obbligo di provvedere. Gli elementi necessari per l’accertamento del silenzio sono la sussistenza dell’obbligo e la scadenza del termine, anche in assenza di una norma specifica che attribuisca un autonomo diritto di iniziativa, purché chi presenta l’istanza sia titolare di un interesse legittimo pretensivo.

Il Collegio esclude che le incertezze documentali sulla qualità di proprietario, peraltro sollevate dall’Amministrazione solo in sede processuale, possano far venir meno l’obbligo di provvedere. Tali dubbi attengono al merito della pretesa e avrebbero dovuto essere risolti in sede amministrativa, anche mediante opportune richieste istruttorie. L’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 190/2012, impone di provvedere con motivazione semplificata persino nei casi di manifesta inammissibilità o infondatezza.

Non emergono ragioni di palese pretestuosità dell’istanza, tanto più che il ricorrente ha depositato la documentazione sulla situazione proprietaria, che il Comune avrebbe potuto richiedere in via istruttoria. Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarato il silenzio-inadempimento e l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 60 giorni, con spese a carico del Comune e senza nomina del Commissario ad acta, salva diversa istanza di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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