Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 798 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine congruo. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, consente l’esecuzione forzata del titolo. Per il caso di persistente inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta un organo dell’amministrazione centrale, con facoltà di delega. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rigettata quando il ritardo non raggiunge una gravità tale da giustificare la condanna.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile e controversie di lavoro, con sentenza n. 1178/2024 aveva accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterne a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, non è stata eseguita. Il Ministero non ha provveduto al pagamento neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi agito davanti al TAR Calabria per l’integrale ottemperanza, chiedendo anche la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato ai sensi dell’art. 479 c.p.c.. Rispetto ad esso è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le difese delle parti comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, per provvedere all’adempimento. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, provvederà entro i sessanta giorni successivi, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti. Il magistrato relatore è delegato a provvedere su eventuali richieste di proroga.

È invece rigettata la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il ritardo maturato dal Ministero non è tale, anche per la peculiare tipologia di contenzioso, da giustificare la condanna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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