Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta in caso di (TAR Calabria n. 800 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo è fondato quando il titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario sia passato in giudicato e sia stato regolarmente notificato all’amministrazione.

L’amministrazione che non si costituisce e non prova l’avvenuto adempimento non può sottrarsi all’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato dal giudice.

Ove il titolo nulla preveda sugli interessi, sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del titolo stesso.

Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega, al quale l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non possono essere opposti come legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza di una sentenza del Giudice di Pace, che aveva condannato il Comune al pagamento di somme. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione a mezzo PEC.

Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito né ha fornito prova dell’avvenuto pagamento. La causa è stata spedita in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accertato la fondatezza del ricorso. Il titolo oggetto di ottemperanza è passato in giudicato ed è stato notificato alla sede reale dell’amministrazione, così da far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

L’Ente intimato non si è costituito e non ha dimostrato l’adempimento, pur essendo suo onere. Il ricorso è stato pertanto accolto e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Sulla domanda relativa agli interessi, poiché nulla aveva previsto il titolo, il Collegio ha ritenuto dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione del titolo. A sostegno richiama T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1365 del 2020, Cass. Civ., Sez. I, n. 3944 del 1999 e Cass. Civ., Sez. I, n. 11786 del 1990.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di delega, previa richiesta della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento delle somme dovute.

Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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