Notifica del ricorso alla controparte: mancata prova e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 201 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata prova della notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, richiesta dall’art. 155, comma 3, secondo periodo, e comma 5-bis, c.g.c., impedisce radicalmente l’instaurazione del contraddittorio e configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso. Quando manca del tutto la prova dell’avvio del procedimento notificatorio si versa in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 155, comma 8, c.g.c., che impone la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione, anche di merito, e non comporta pronuncia sulle spese in assenza di costituzione della parte resistente.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al personale militare, adiva il giudice delle pensioni chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, con attribuzione dell’aliquota del 44 per cento per le anzianità maturate al 31 dicembre 1995 e corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione. Assumeva che l’Inps aveva applicato le aliquote dell’art. 44 d.p.r. n. 1092/1973, proprie del personale civile, anziché quelle riservate al personale militare, con evidente penalizzazione.

Con decreto del 17 gennaio 2025 l’udienza era fissata al 1° ottobre 2025. A quella udienza il ricorrente chiedeva un rinvio, affermando di aver notificato il ricorso all’Inps il 22 settembre 2025. Disposto il rinvio al 20 maggio 2026, all’udienza nessuno compariva e il giudizio era trattenuto in decisione con lettura del dispositivo.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha rilevato che non risulta depositata agli atti la prova della notificazione all’Inps del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. L’art. 155 c.g.c. pone a carico del ricorrente sia la notifica del decreto unitamente al ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione, sia il deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza.

All’udienza non sono comparsi né il ricorrente né la parte resistente, non costituita. Secondo la consolidata giurisprudenza contabile richiamata, la mancata prova della notifica alla controparte del ricorso e del decreto impedisce radicalmente l’instaurazione del contraddittorio, configurando un’ipotesi di improcedibilità. Il collegio richiama sul punto Sez. giur. Abruzzo n. 51/2020 e Sez. giur. Campania n. 31/2025.

Il giudice ha poi escluso l’applicazione dell’art. 155, comma 8, c.g.c., che impone la fissazione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione quando la controparte non si costituisce e sia rilevato un vizio che importi nullità. Nel caso di specie non vi è alcuna prova dell’avvio del procedimento notificatorio: deve quindi darsi atto di un’ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, con richiamo a Sez. giur. Abruzzo n. 74/2025.

La Corte ha infine dichiarato il ricorso improcedibile. In ragione dell’esito del giudizio e della mancata costituzione della parte resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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