Improcedibile il conto non sottoscritto e privo di causali analitiche (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 34 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è improcedibile quando le informazioni in esso riportate non sono complete e idonee a evidenziare i risultati della gestione, non essendo adempiuto l’obbligo di resa del conto. L’obbligo consiste nella rappresentazione dei risultati della gestione contabile dell’agente, con i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti per specificazione degli importi, dei titoli e delle causali, con differenziazione delle partite di carico e di discarico, sì da consentire il raccordo con le scritture contabili dell’ente. L’indicazione di una causale generica, quale “riscossioni diverse”, non consente l’esame analitico del conto. Dalla dichiarazione di improcedibilità consegue l’obbligo di depositare un nuovo conto adeguatamente compilato.

Il Fatto

Il giudizio ha a oggetto il conto giudiziale di un agente contabile con funzioni di economo di una comunità comprensoriale, per l’esercizio finanziario 2022. Il conto è stato compilato d’ufficio, non risulta sottoscritto dall’agente e non consta che l’amministrazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 614, lett. b), R.D. n. 827/1924.

Il magistrato istruttore ha rimesso l’esame al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., prospettando un profilo di improcedibilità per difetto di resa del conto e segnalando il possibile deposito frazionato di più conti relativi a un’unica gestione. La Procura regionale ha aderito richiedendo la declaratoria di improcedibilità. L’agente contabile si è costituita chiedendo il discarico, sostenendo di non essere stata coinvolta nella compilazione e di non curare la riscossione delle somme.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 139, comma secondo, c.g.c. e verifica se l’obbligo di resa del conto sia stato effettivamente adempiuto. La risposta è negativa: le informazioni riportate nel conto non sono complete né idonee a evidenziare i risultati della gestione, profilo condiviso dalla Procura regionale e non contestato in modo precipuo dalla difesa.

L’argomento decisivo è la genericità delle causali. La stessa indicazione “riscossioni diverse” rappresenta una causale generica che non permette un esame analitico del conto. Manca dunque quella specificazione di importi, titoli e causali che sola consente di ricostruire i fatti di gestione e di raccordarli alle scritture contabili dell’ente.

La Corte richiama il principio espresso da Sez. Campania, sent. n. 705/2023, secondo cui l’obbligo di resa del conto consiste nella rappresentazione dei risultati della gestione contabile dell’agente, con i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti e con differenziazione delle partite di carico e di discarico. Su questa base dichiara l’improcedibilità del conto.

Dalla declaratoria discende un obbligo di ricostruzione: il deposito, presso la Sezione, per il tramite dell’amministrazione di appartenenza, di un nuovo conto adeguatamente compilato, contenente le sole spese aventi attinenza con la gestione economale. Il Collegio lasciata inoltre aperta la possibilità di valutare, ove ne sussistano i presupposti allo stato non noti per la carente documentazione, il deposito di un unico conto per ciascuna annualità di esercizio finanziario.

Trattandosi di pronuncia in rito e non sul merito, la Corte nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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