Ammissibilità del conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 110 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con conseguente insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto; la mera elencazione di beni inventariati in uso continuativo agli uffici non integra tale figura. Il giudizio di conto instaurato nei confronti del consegnatario con debito di vigilanza deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di una funzionaria in servizio presso un Comune, addetta a un settore di servizi sociali e demografici, che aveva trasmesso nel 2019 all’amministrazione il rendiconto relativo all’anno 2018 in qualità di consegnataria di beni mobili. L’ente aveva poi depositato il conto presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nel 2022, oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, aveva rilevato il tardivo deposito, la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno e la presenza del visto di regolarità contabile apposto dalla stessa consegnataria. Aveva inoltre dubitato della stessa qualificazione dell’atto come conto giudiziale, per difetto dei requisiti minimi idonei a individuare i beni dati in consegna e custoditi. La consegnataria ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto, non sussistendo a suo carico alcun debito di custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza. Secondo l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile ha precisato che il debito di custodia ricorre quando il consegnatario gestisce un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio.
La Corte ha richiamato il criterio della destinazione delle giacenze. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto giudiziale (Sez. Calabria n. 39/2020; Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. La stessa consegnataria ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore.
Ne è derivata la qualificazione del rapporto come mero obbligo di vigilanza, con caducazione dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è stato pertanto dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.
Nota della Redazione
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