Illecito extraimpiego del finanziere: obbligo di riversamento del compenso e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 91 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio di danno erariale quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte del condannato. L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche in caso di attività extrasistituzionale assolutamente incompatibile con il rapporto di impiego, non essendo derogato il dovere di riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di incarichi non autorizzati e non autorizzabili. L’obbligo di riversamento non è condizionato dalla natura relativa o assoluta dell’incompatibilità.
Quanto al danno all’immagine, l’art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile, nel nuovo quadro normativo successivo all’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001, consente l’azione di responsabilità anche per i delitti comuni che abbiano causato un pregiudizio reputazionale alla pubblica amministrazione, e non solo per quelli contro la stessa. Il clamor fori non è elemento costitutivo del danno all’immagine, ma incide esclusivamente sulla quantificazione equitativa del danno, in base ai criteri di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.
Il Fatto
Un finanziario in servizio presso la Guardia di Finanza svolgeva, in orario extraistituzionale, attività di addetto alla sicurezza in una discoteca, percependo compensi “in nero” per 122 serate, per un totale di circa 7.320,00 euro. Per agevolare il datore di lavoro e per mascherare la natura onerosa della prestazione, aveva sottoscritto una dichiarazione di prestazione volontaria e gratuità.
A seguito di condanna penale per il reato di collusione con estranei per frodare la finanza, la Procura contabile contestava il danno patrimoniale da mancato riversamento dei compensi e il danno all’immagine. Il convenuto eccepiva l’infondatezza della richiesta per il danno all’immagine e il difetto di prova circa i compensi percepiti.
La Motivazione della Corte
La Corte dei Conti, richiamato l’art. 651 c.p.p., ha ritenuto che il giudicato penale copra l’accertamento del fatto materiale, mentre la quantificazione del profitto illecito, che non è elemento costitutivo del reato, può essere desunta dagli elementi probatori raccolti nel processo penale. Sulla base delle deposizioni testimoniali e del contenuto delle chat sequestrate, ha ritenuto dimostrato il numero delle serate lavorate e il compenso medio percepito, pari a 60,00 euro a serata, per un profitto illecito di 7.320,00 euro.
Quanto al merito, la Sezione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che estende l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 anche alle fattispecie di incompatibilità assoluta, in dissenso rispetto alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2025/QM. In particolare, ha ritenuto irragionevole sanzionare l’incarico non autorizzato ma autorizzabile e non sanzionare l’incarico né autorizzato né autorizzabile, poiché l’obbligo di riversamento dei compensi è finalizzato a colpire ogni forma di attività extralavorativa non consentita.
In relazione all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo nella condotta del finanziario, evidenziato dalla percezione “in nero” dei compensi, dalla sottoscrizione di una dichiarazione falsa sulla gratuità della prestazione e dalla consapevolezza derivante dal suo ruolo istituzionale.
In merito al danno all’immagine, la Corte ha affermato che, a seguito del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), è venuta meno la limitazione ai soli delitti contro la P.A., trovando applicazione l’art. 51, comma 7, per tutti i delitti comuni che abbiano causato un pregiudizio reputazionale.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha ritenuto equo determinare il danno in 5.000,00 euro, somma ridotta rispetto alla richiesta della Procura, considerata la posizione non apicale del finanziario e la limitata diffusione mediatica della vicenda.
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Nota della Redazione
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