Conti del concessionario di riscossione irregolari senza ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 158 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I conti giudiziali resi dall’agente della riscossione devono essere dichiarati irregolari quando, all’atto del loro deposito, non consentano di ricostruire compiutamente le gestioni. La regolarità del conto esige che tutte le attività del concessionario siano rendicontate non solo attraverso il conto di cassa, ma anche mediante il conto di diritto, con l’indicazione delle somme da riscuotere provenienti dagli esercizi precedenti, del carico dell’esercizio, delle somme riscosse, degli aggi e delle competenze addebitate, degli annullamenti, dei versamenti in tesoreria e del debito residuo di fine esercizio. La violazione del principio di chiarezza e trasparenza delle scritture di bilancio integra irregolarità anche in assenza di ammanchi. L’irregolarità di natura meramente formale esclude la pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda due conti giudiziali resi dall’incaricato delle riscossioni esterne di un comune per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’udienza rilevando che, per il medesimo esercizio, erano stati depositati due conti di diverso importo, privi della specificazione dell’oggetto della riscossione e della relativa parifica, benché firmati dal responsabile del servizio finanziario.
Il concessionario si è costituito chiedendo la rimessione degli atti all’istruttore per l’esame del merito. Con una precedente pronuncia il Collegio ha dichiarato procedibile il conto, disponendo la rimessione per l’istruttoria. All’esito della relazione del magistrato designato, che non ha riconosciuto ammanchi ma ha concluso per l’irregolarità dei conti, la difesa ha insistito per la regolarità della gestione e il discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale attiene alla nozione di regolarità del conto giudiziale. Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia con cui aveva già evidenziato che i conti erano privi dell’indicazione dell’oggetto della gestione, ricostruito solo a posteriori in istruttoria attraverso due prospetti in formato elettronico.
L’istruttoria ha accertato che entrambi i prospetti, pur redatti sul modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996, riportano nella sezione degli estremi della riscossione l’importo incassato ma non gli estremi delle ricevute, e nella sezione del versamento in tesoreria l’importo riversato ma non gli estremi del versamento. Le gestioni, così come rappresentate al momento del deposito, non possono dirsi complete.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata della Sezione — citando Corte conti, Sez. Calabria, n. 52/25 — secondo cui tutte le attività del concessionario devono essere rendicontate non solo attraverso il conto di cassa, ma anche attraverso il conto di diritto. Solo in fase istruttoria è stato possibile acquisire tutti i dati e verificare la correttezza degli importi addebitati a titolo di aggio e portati in compensazione.
I conti sono pertanto dichiarati irregolari, in quanto contrari ai principi immanenti alla contabilità pubblica, anzitutto al principio di chiarezza e trasparenza delle scritture di bilancio. Quanto al merito, l’istruttoria non ha rilevato ammanchi o addebiti a carico del concessionario. L’irregolarità solo formale giustifica il non luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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