Conto giudiziale incompleto e improcedibilità per inadempimento dell’obbligo di resa (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 33 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale assolve l’obbligo di resa solo quando rappresenta i risultati della gestione contabile dell’agente con i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti per specificazione degli importi, dei titoli e delle causali, differenziando le partite di carico e di discarico e consentendo il raccordo con le scritture contabili dell’ente. Il conto carente, che non offre una rappresentazione attendibile, esaustiva e trasparente dei fatti di gestione, è improcedibile. Alla dichiarazione di improcedibilità consegue l’obbligo di depositare presso la Sezione un nuovo conto adeguatamente compilato, contenente le sole spese aventi attinenza con la gestione economale. La pronuncia è di rito e non comporta statuizione sulle spese.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è chiamata a esaminare il conto giudiziale dell’agente contabile, in qualità di economo di una Comunità Comprensoriale, compilato d’ufficio con riferimento all’esercizio finanziario 2022. Il conto non risulta sottoscritto dall’agente, cessata dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, e non consta che l’Amministrazione abbia provveduto agli adempimenti previsti dall’art. 614, lett. b), R.D. n. 827/1924.
Il magistrato istruttore, con relazione, ha rimesso l’esame al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., segnalando un profilo di improcedibilità per inesatto adempimento dell’obbligo di resa e la possibile duplicazione dei conti relativi alla medesima gestione. L’agente contabile ha chiesto il discarico, deducendo di non essere stata invitata a esaminare e sottoscrivere il rendiconto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 139, comma secondo, c.g.c., che impone all’agente contabile di rendere il conto. La verifica non si esaurisce nell’accertamento formale del deposito: occorre che il documento consenta di ricostruire l’oggetto e i risultati della gestione. Nel caso concreto le informazioni riportate non risultano complete né idonee a evidenziare i risultati della gestione.
La difesa dell’agente non ha contestato in modo specifico tale carenza. La Corte valorizza il dato dell’incompletezza come autonoma ragione di improcedibilità, prescindendo dalla questione della qualificazione delle indennità corrisposte agli utenti delle strutture sociali e delle altre spese contestate dalla Procura regionale.
Un ulteriore profilo riguarda il titolo delle erogazioni: il conto indica i “premi mensili” ex art. 9 della l.p. n. 20/1983, disposizione integralmente abrogata dall’art. 37 della l.p. n. 7/2015, entrata in vigore prima dell’esercizio finanziario considerato. Il riferimento normativo risulta quindi privo di base.
La Corte richiama il principio della Sez. Campania, sent. n. 705/2023, secondo cui l’adempimento dell’obbligo di resa consiste nella rappresentazione dei risultati della gestione contabile dell’agente, con i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti per specificazione degli importi, dei titoli e delle causali, mediante differenziazione delle partite di carico e di discarico, in modo da consentire il raccordo con le scritture contabili dell’ente.
Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del conto. Da essa deriva l’obbligo di depositare presso la Sezione, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza, un nuovo conto adeguatamente compilato, contenente le sole spese aventi attinenza con la gestione economale e, sussistendone i presupposti, un unico conto per ciascuna annualità. Essendo la pronuncia di rito, nulla si dispone sulle spese.
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Nota della Redazione
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