Revocazione inammissibile per tardivo deposito dell’atto notificato e insussistenza dell’errore di fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 96 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione, al pari degli altri atti di impugnazione, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni: l’art. 180, comma 1, cod. giust. cont., come novellato dal d.l. n. 44/2021, ha esteso il termine decadenziale anche ai giudizi revocatori, in precedenza esclusi. L’inammissibilità che ne deriva è rilevabile d’ufficio, trattandosi di preclusione decadenziale di fonte legale. Nel merito, la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di appello non integra l’errore di fatto di cui all’art. 202, comma 1, lettera f), cod. giust. cont., che presuppone una falsa percezione di circostanze decisive, emergenti dagli atti con assoluta immediatezza, e non un apprezzamento delle prove.
Il Fatto
Una società e due suoi legali rappresentanti sono stati condannati, in primo grado e poi in appello, al pagamento di una somma superiore a sei milioni di euro in favore del Gestore dei Servizi Energetici. Il danno erariale è stato ravvisato nella indebita percezione, per l’annualità 2018, dell’incentivo aggiuntivo dello 0,5% per la produzione di energia elettrica da biomasse, in quanto il materiale non derivava dalla cosiddetta filiera corta di approvvigionamento, come previsto dalla Tabella 2 allegata alla legge n. 244/2007.
Dopo la conferma in appello, la società e i due rappresentanti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 202, comma 1, lettera f), cod. giust. cont., sostenendo che il giudice di appello sarebbe incorso in un “abbaglio dei sensi” nel valutare la sentenza penale del Tribunale di Pavia, che li avrebbe qualificati come vittime di una truffa, e l’informativa della Guardia di Finanza. La Procura generale e il GSE hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura generale, fondata sul mancato tempestivo deposito dell’atto di impugnazione notificato con la prova delle notifiche. Il Collegio la ritiene fondata. Il ricorso è stato notificato il 1° ottobre 2025, ma il deposito con la prova delle notificazioni è avvenuto soltanto il 4 marzo 2026, ben oltre il termine dei trenta giorni.
La Corte ricostruisce l’evoluzione della norma. L’art. 180 cod. giust. cont. nella versione originaria imponeva il deposito a pena di decadenza nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. La novella del d.lgs. n. 114/2019 aveva eliminato il riferimento alla revocazione e all’opposizione. Solo la riforma del 2021, eliminando l’incipit che limitava la disposizione ai giudizi d’appello, ha nuovamente esteso il termine decadenziale ai giudizi revocatori.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento delle Sezioni giurisdizionali di appello: al deposito del ricorso per revocazione nei termini si aggiunge l’obbligo di un ulteriore deposito con la prova delle notificazioni. Da ciò deriva la inammissibilità del gravame. La difesa dei ricorrenti ha invocato la buona fede e la rilevabilità d’ufficio della questione; la Corte replica che la preclusione decadenziale è rilevabile anche d’ufficio, trattandosi di questione di puro diritto.
Anche a prescindere da tale profilo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per carenza dei requisiti dell’errore di fatto. Il giudice di appello non è incorso in una erronea percezione dei fatti, ma ha valutato il materiale probatorio secondo il proprio prudente apprezzamento. La sentenza penale di condanna del fornitore è stata considerata una conferma indiretta dei fatti contestati, e la relazione della Guardia di Finanza contiene riferimenti a fatti del 2018. L’errore di fatto presuppone una svista materiale su circostanze decisive, emergenti con assoluta immediatezza: è incompatibile con qualsiasi attività valutativa. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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